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Decreto — n. 18682/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18682/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18682/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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oberto Allegraunitamente all’avvocato Massimo Navach;-ricorrente-controInail in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall’avvocato Emilia Favata unitamente all’avvocato Luciana Romeo;-controricorrente-avverso la sentenza n. 1064/2022 emessa dalla Corte d’Appello di Bari il13/07/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che non si deve provvedere sulle spese perché ricorrono lecondizioni di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., come da dichiarazione in P.Q.MNumero registro generale 1543/2023Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 18682/2026Data pubblicazione 09/06/2026Dichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 9 giugno 2026.Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta

Regesto Legislator

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art. 380bis c.p, art. 391 c.p, art. 152 disp. att. c.p; Decreto — n. 18682/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 1064/2022 emessa dalla Corte d’Appello di Bari il13/07/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che non si deve provvedere sulle spese perché ricorrono lecondizioni di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., come da dichiarazione in P.Q.MNumero registro generale 1543/2023Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 18682/2026Data pubblicazione 09/06/2026Dichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 9 giugno 2026.Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta

Parole chiave

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prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria deducibilità delle spese spese di difesa dispensa dal versamento delle spese anticipo delle spese spesa necessaria

Disposizioni normative citate

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art. 380bis c.p
1064/2022 emessa dalla Corte d’Appello di Bari il13/07/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.
art. 391 c.p
380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che non si deve provvedere sulle spese perché ricorrono lecondizioni di esonero ex art.
art. 152 disp. att. c.p
391 c.p.c.;ritenuto che non si deve provvedere sulle spese perché ricorrono lecondizioni di esonero ex art. 152 disp.
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Testo completo

oberto Allegraunitamente all’avvocato Massimo Navach;-ricorrente-controInail in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall’avvocato Emilia Favata unitamente all’avvocato Luciana Romeo;-controricorrente-avverso la sentenza n. 1064/2022 emessa dalla Corte d’Appello di Bari il13/07/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che non si deve provvedere sulle spese perché ricorrono lecondizioni di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., come da dichiarazione in P.Q.MNumero registro generale 1543/2023Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 18682/2026Data pubblicazione 09/06/2026Dichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 9 giugno 2026.Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta