Cassation court remands case to assess admissibility of anonymous documentary evidence in social security dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the social security company's appeal against the lower courts' findings regarding unpaid contributions. The company argued that the appellate court improperly relied on anonymous documents found during an inspection to prove undeclared payments. Consequently, the court ordered a remand to the lower instance to evaluate the admissibility of this specific evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 2712 c.c.: The court must remand the case to the lower instance to verify the admissibility of evidence derived from anonymous sources when contested by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato ANNA ZONTINI;- ricorrente -controI.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE2026 CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale2604 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati LORELLA FRASCONA', RAFFAELA FABBI;- controricorrente –nonché controI.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOINSumIeOro, r egistro generale 9415/2021Numero sezionale 2604/2026LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CONRumEeTroT dIi r;a ccolta generale 18679/2026- resistenti con mandatoD -at a pubblicazione 09/06/2026avverso la sentenza n. 208/2020 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 21/01/2021 R.G.N. 42/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/05/2026 dal Consigliere Dott.
GIOVANNI MIMMO.1.- Il Tribunale di Cremona ha accolto parzialmente il ricorsoproposto dalla società Quarenghi S.r.l. (ora Edilferro S.r.l. inliquidazione) avverso un avviso di addebito INPS e una cartella dipagamento INAIL aventi ad oggetto contributi previdenziali epremi assicurativi per il periodo 2012-2016. Le pretese degli entitrovavano fondamento in un verbale di accertamento della Guardiadi Finanza che, tra l’altro, aveva riscontrato l’esistenza dipagamenti in favore dei dipendenti non registrati e nonassoggettati alle ritenute previdenziali.In particolare, premesso che nel corso dell’ispezionel’erogazione dei compensi non dichiarati era stata accertata perl’anno 2016 sulla base di documentazione contabile contenuta inun hard disk esterno rinvenuto nei locali della società, mentre pergli anni dal 2012 al 2015 sulla base di documentazione contabilecontenuta in un DVD fatto pervenire alla Guardia di Finanza dapersona non identificata, il Tribunale ha ritenuto fondate le pretesedegli enti in relazione ai compensi relativi all’anno 2016, mentreha ritenuto non provata l’erogazione di compensi non dichiarati pergli anni 2012-2015.2.- La Corte di appello di Brescia, con sentenza n. 208/2020del 21 gennaio 2021, ha accolto il gravame proposto dall’INPSrespingendo integralmente l’opposizione all’avviso di addebito ealla cartella di pagamento proposta dalla società.In particolare, la Corte di appello ha ritenuto raggNuiumenrot are gilsatro generale 9415/2021Numero sezionale 2604/2026prova dell’erogazione di compensi non dichiarati anche per gli anniNumero di raccolta generale 18679/20262012-2015, valorizzando la documentazione contenuta nel DDVatDa p uebb licazione 09/06/2026acquisita al verbale ispettivo.3.- La società ricorrente impugna per cassazione la sentenzadella Corte di appello di Brescia formulando tre censure.4.– L’INAIL resiste con controricorso.5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Con il primo motivo la società deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116, comma 1, c.p.c. e dell’art. 2712c.c., per avere la Corte di appello utilizzato ai fini probatoridocumentazione proveniente da fonte anonima (art. 360, comma1, n. 3 e, in subordine, n. 4, c.p.c.).2.- Con il secondo motivo lamenta violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116, comma 1, c.p.c. e dell’art. 20,comma 1-bis, d. lgs. n. 82 del 2005, per avere la Corte di appelloe allegate al verbale di accertamento (art. 360, comma 1, n. 3 e,in subordine, n. 4, c.p.c.).3.- Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 2727 e 2729 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), inquanto il ragionamento presuntivo effettuato dal giudicante nonrisponde al paradigma logico-razionale previsto normativamente.4.- Con nota depositata in data 27 marzo 2026, la societàricorrente ha comunicato la pendenza in cassazione di altroprocedimento, iscritto al numero R.G. 25928/2025 promosso daEdilferro S.r.l. in liquidazione nei confronti di INPS e INAIL per lacassazione della sentenza n. 155/2025 del 4 giugno 2025 dellaNumero registro generale 9415/2021Corte di appello di Brescia, di cui ha prospettato la connessionNuem earol sezionale 2604/2026Numero di raccolta generale 18679/2026presente giudizio.Data pubblicazione 09/06/20265.- Ritenuta l’opportunità di un rinvio a nuovo ruolo delricorso in esame al fine di valutare l’eventuale trattazione dei duericorsi alla medesima adunanza camerale.
P.Q.MRinvia la causa a nuovo ruolo per quanto in motivazione.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della Sezionelavoro il 26 maggio 2026.La PresidenteIrene Tricomi