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Decreto — n. 18675/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 18675/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for settlement. The appellant, Brunella Brunoun, challenged a lower court ruling against Inail but did not act within the required timeframe. Consequently, the court applied the principle of waiver under the Code of Civil Procedure, dismissing the appeal and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the recalcitrant party.

Parole chiave

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extinction of proceedings failure to request decision statutory time limit waiver of appeal legal costs allocation Code of Civil Procedure procedural default ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
314/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli il31/01/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art.
art. 380bis c.p
314/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli il31/01/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.
art. 391 c.p
380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

avvocato Brunella Brunounitamente all’avvocato Massimo Di Celmo;-ricorrente-controInail in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall’avvocato Teresa Ottolini unitamente all’avvocato LucianaRomeo;-controricorrente-avverso la sentenza n. 314/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli il31/01/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza;Numero registro generale 13358/2023Numero sezionale 660/2026Numero di raccolta generale 18675/2026Data pubblicazione 09/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna il ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.200,00 percompensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario dellespese generali al 15%.Così deciso in Roma, il 9 giugno 2026.Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta