Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 18581/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing to resolve conflicting collective labor agreement applicability issues.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 18581/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeals filed by both the cooperative and the consortium, ordering a remand to a new public hearing. The lower court had awarded back pay based on the Cooperative Social Collective Agreement, while the appellants argued for the application of a different, more favorable agreement. The Court determined that the legal questions regarding which collective agreement applies to the specific waste collection sector require direct confrontation and broader judicial dialogue between the parties and the prosecution, necessitating a public session.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 36 Cost.: When a cassation appeal raises potential nomofilactic issues concerning the non-application of a collective labor agreement signed by more representative trade unions in favor of another agreement, the case must be remanded to a new public hearing to allow for direct interlocution between the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
collective labor agreement waste collection sector nomofilactic question public hearing remand trade union representation retroactive pay award Cassation procedure compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 36 Cost.
- violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 Cost.,dell’art.
Art. 105, c. 9, d. lgs. n. 50/2016
39 Costituzione,dell’art. 105, c. 9, d. lgs. n. 50/2016 e dell’art.
Art. 30, c. 4, d.lgs. n. 50/2016
50/2016 e dell’art. 30, c.
Art. 39 Costituzione
-violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 Costituzione,dell’art.
art. 36 Cost
- violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 Cost.,dell’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass n. 32418/2025
Cass n. 32418/2025; Cass.n.
Cass n. 13679/2025
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

dall'avvocato CARLO ZOLI;- ricorrente principale -controCONSORZIO CFA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, in persona2026 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso2262 dagli avvocati ROBERTO PESSI, FRANCO GAETANO SCOCA,EMILIO POTENA, OSVALDO GALIZIA;- controricorrente - ricorrente incidentale -nonché controLO STELO COOPERATIVA SOCIALE in liquidazione;- ricorrente principale - controricorrente incidentale -nonché controMISSIROLI MASSIMO;Numero registro generale 22995/2022- intimato -N umero sezionale 2262/2026Numero di raccolta generale 18581/2026avverso la sentenza n. 114/2022 del TRIBUNALE di RAVENNA,Data pubblicazione 08/06/2026depositata il 07/06/2022 R.G.N. 546/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del07/05/2026 dal Consigliere Dott.

FABRIZIO AMENDOLA;il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. TIZIANAASSUNTA ORRU' ha depositato conclusioni scritte.1. Con ricorso al Tribunale di Ravenna, Massimo Missiroli chieseaccertarsi il diritto a veder riconosciuto al rapporto con Lo SteloSoc. Cooperativa Sociale – per tutto il periodo lavorato neicantieri di committenza Hera Spa per il servizio di igiene urbana- i minimi contrattuali del CCNL per i dipendenti di impreseaddette ai Servizi Ambientali, con conseguente condanna delladatrice di lavoro, in solido, con il Consorzio Formula AmbienteSoc.

Coop., facente parte del R.T.I. aggiudicatario dei lavoriappaltati, al pagamento delle differenze retributive tra iltrattamento economico corrisposto in base al CCNL dellecooperative sociali applicato dalla datrice di lavoro e quello dellivello 3B del CCNL FISE.2. Il Tribunale, istruita la causa ed espletata consulenza tecnica,con sentenza del 7 giugno 2022, ha accolto la domandacondannando la cooperativa al pagamento di euro 41.448,72,oltre accessori, e il consorzio, in solido, per la minor somma pariad euro 20.039,39.3. Con ricorso per saltum ai sensi dell’art. 360, comma 2, c.p.c.,sulla base dell’accordo sottoscritto anche dal Missiroli in data 27settembre 2022, la cooperativa sociale ha chiesto la cassazionedella decisione del Tribunale, affidandosi a due motivi.Numero registro generale 22995/2022Numero sezionale 2262/2026Il consorzio CFA ha notificato controricorso ad adiuvaNunmderuo mdi r,a ccolta generale 18581/2026Data pubblicazione 08/06/2026contenente ricorso incidentale con un motivo.

A quest’ultimo haaderito la società cooperativa con controricorso.Il lavoratore intimato non ha svolto attività difensiva.4. L’Ufficio della Procura Generale ha concluso per il rigetto dientrambi i ricorsi.Entrambe le parti ricorrenti hanno comunicato memorie.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di impugnazione possono essere esposti secondo lasintesi formulata dalla stessa parte ricorrente in via principale:1.1. il primo denuncia:

«Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 Costituzione,dell’art. 105, c. 9, d. lgs. n. 50/2016 e dell’art. 30, c. 4, d.lgs.n. 50/2016, per aver la sentenza impugnata disapplicato il CCNLCooperative Sociali sottoscritto dalle parti socialicomparativamente più rappresentative e per avererroneamente ritenuto in ragione delle richiamate “fonti legali econtrattuali” non applicabile il CCNL Cooperative Socialisottoscritto da AGCI, Confcooperative, Federsolidarietà,Legacoopsociali e FP-CGIL, FP CISL, UIL-FPL, in particolare,sull’erroneo presupposto che tale CCNL non rientri nel settoredella raccolta dei rifiuti»;1.2. il secondo mezzo denuncia:

«Art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 Cost.,dell’art. 105, c. 9, d. lgs. n. 50/2016 e dell’art. 30, c. 4, d.lgs.n. 50/2016, per avere il Tribunale di Ravenna erroneamenteritenuto che il minimo retributivo previsto dal contrattoNumero registro generale 22995/2022Numero sezionale 2262/2026collettivo cooperative sociali di riferimento, stipulatoNu medroa dlli era ccolta generale 18581/2026Data pubblicazione 08/06/2026organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamenterappresentative del settore, non sarebbe adeguato ai sensidell’art. 36 Costituzione».2.

Con il motivo di ricorso incidentale il consorzio deduce:«violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. edell’art. 8, parte B del CCNL dei Serviz Ambienti (Utilitalia)»; sisostiene che il CCNL Servizi ambientali applicato dal Consorzioprevede espressamente la possibilità per le cooperative diutilizzare, in deroga alle proprie condizioni economiche, quelledel CCNL Cooperative Sociali e ciò non solo con riguardo alpersonale svantaggiato ma nei confronti della generalità deidipendenti, inclusi quindi anche i lavoratori normodotati,diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale.3.

Preliminarmente il Collegio reputa che i ricorsi ponganoquestioni di diritto di potenziale rilievo nomofilattico, in ordinealla non applicazione di un CCNL siglato da associazioni sindacalicomparativamente più rappresentative in favore di un altrocontratto collettivo, diverso da quello applicato dal datore dilavoro, sul presupposto dell’esistenza di fonti legali econtrattuali vincolanti in tal senso e in rapporto, anche, con l’art.36 Cost.; pertanto si ravvisa l’opportunità del rinvio a nuovoruolo affinché venga disposta la trattazione in pubblica udienza,quale «luogo» privilegiato nel quale devono essere assunte, informa di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzionetra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni sulle questioni didiritto di particolare rilevanza (cfr.

Cass n. 32418/2025; Cass.n. 13679/2025).Numero registro generale 22995/2022Numero sezionale 2262/2026 P.Q.MData pubblicazione 08/06/2026La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione inpubblica udienza.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 7 maggio 2026.La PresidenteDott.ssa Margherita Leone