Italian Supreme Court dismisses cassation appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing INPS, did not act within this timeframe, while the opposing party argued for the dismissal based on procedural silence. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated, imposing costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within 40 days of the proposal constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
vvocati Marina Magistrelli,Enrico Cacciamani-ricorrente-controINPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Dario Marinuzzi-controricorrente-avverso la sentenza n. 89/2021 emessa dalla Corte d’appello di Ancona il25/03/2021.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 16562/2021Numero sezionale 655/2026Numero di raccolta generale 18539/2026Data pubblicazione 08/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 04/06/2026Il Consigliere DelegatoIleana Fedele