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Sentenza — n. 18537/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against labor dismissal, citing procedural defects and factual assessment errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18537/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Cosimo Silvestro against a disciplinary dismissal by S.M.A. Campania S.p.A., confirming the lower court's decision. Silvestro argued for procedural nullity and alleged violations of the 30-day deadline and public hearing requirements, while the company contended the written procedure was valid and the dismissal lawful. The court dismissed the appeal because the alleged procedural violations were inapplicable to the specific case, the claim of omitted facts was merely a challenge to the factual assessment rather than a legal error, and the lower court had properly examined all grounds.

Regesto Legislator

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Art. 127 ter c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The written procedure under Art. 127 ter c.p.c. applies to labor disputes; a claim of omitted facts constitutes a challenge to factual assessment, not a violation of Art. 360 n. 3 c.p.c., unless a decisive fact was truly omitted.

Parole chiave

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labor dismissal appeal written procedure validity omitted facts error factual assessment review procedural nullity labor

Disposizioni normative citate

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Art. 127 ter c.p.c.
Il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 127 ter c.p.c.
Art. 360 c.p.c.
5 dell’art. 360 c.p.c. in unaipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd.
Art. 112 c.p.c.
nonché art. 112 c.p.c.».Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità,ciascuno dirimente.Viene dedotto il vizio di cui al n.
Art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
In conclusione, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso, con spese che seguono la soccombenza liquidatecome da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
In conclusione, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso, con spese che seguono la soccombenza liquidatecome da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 127 ter c.p
Il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 127 ter c.p.c.
art. 118 disp. att. c.p
n.17063/2025, alla quale si rinvia integralmente anche ai sensidell’art. 118 disp.
art. 112 c.p
nonché art. 112 c.p.c.».Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità,ciascuno dirimente.Viene dedotto il vizio di cui al n.
art. 360 c.p
Il secondo motivo è così testualmente rubricato:«Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa unpunto decisivo della controversia all’art. 360, co.1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13372/2025
Cass. n. 5947/2023
13372/2025; Cass. n. 5947/2023).Inoltre, il vizio è prospettato al di fuori dei limiti consentitidal testo novellato della disposizione, come rigorosamenteNumero registro generale 15064/2025interpretato da Cass., Sez.
Cass. n. 6525/2025
Cass. Sez. Un. nn. 8053 e 8054 del 2014
Cass. n. 35922/2023
3 c.p.c., e inerisce alla tipica valutazionedel giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v.Cass. n. 35922/2023;
Cass. n. 3340/2019
Cass. n. 3340/2019; Cass.
Cass. n. 640/2019
Cass. n. 10320/2018
n.640/2019; Cass. n. 10320/2018; Cass.
Cass. n. 24155/2017
10320/2018; Cass. n. 24155/2017;Cass.
Cass. n. 195/2016
24155/2017;Cass. n. 195/2016);Infine, si eccepisce una omessa pronuncia a mente dell’art.112 c.p.c.
Cass. Sez. Un. n. 4315/2020

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Testo completo

le2026rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa1525dall'avvocato STEFANO MAZZIOTTI DI CELSO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 409/2025 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 06/02/2025 R.G.N. 1851/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 25/03/2026 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore GeneraleDott. OLGA PIRONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato FRANCO CAPASSO;udito l'avvocato STEFANO MAZZIOTTI DI CELSO.Numero registro generale 15064/2025Numero sezionale 1525/2026Data pubblicazione 08/06/20261.

La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata,all’esito di trattazione scritta, ha confermato la pronuncia diprimo grado che aveva rigettato il ricorso proposto daCosimo Silvestro nei confronti della S.M.A. Campania S.p.A.volto a far dichiarare l’illegittimità del licenziamentodisciplinare intimato al dirigente con comunicazione del 26maggio 2023.2. La Corte, in estrema sintesi, innanzitutto ha respinto ilmotivo di gravame concernente le pretese violazioni delcomma 9 ter, ultima alinea, dell’art. 55 bis del d.lgs. n.165/2001, ed in particolare del termine di 30 giorni iviprevisto, affermando che tale disciplina risultavainapplicabile alla società in house datrice di lavoro.3.

Nel merito del recesso, la Corte, esaminati gli atti utilizzatidal giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza dicustodia cautelare in carcere e sequestro preventivo dellasomma di euro 243.251,50 nei confronti del Silvestro, haritenuto che dagli stessi emergesse «in maniera univoca ilcoinvolgimento del ricorrente in una rete di rapporti illecititesi ad assicurare ad alcuni imprenditori la gestione deiservizi di manutenzione inerenti al depuratore di Napoli est,nonché la proroga di tali affidamenti, dietro elargizione,periodica e costante, di cospicue tangenti, prevalentementein denaro ovvero sotto forma di donativi».4.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso ilsoccombente con tre motivi; ha resistito con controricorsol’intimata società.L’Ufficio del Pubblico Ministero ha comunicato memoria in cuiha illustrato conclusioni di rigetto del ricorso.La sola controricorrente ha depositato memoria.Numero registro generale 15064/2025Numero sezionale 1525/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 18537/2026Data pubblicazione 08/06/20261. Il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 127 ter c.p.c. consideratoinapplicabile al processo del lavoro e perché, nella specie, laCorte territoriale avrebbe sostituito con le note scrittel’udienza pubblica di discussione.La censura - che risulta integralmente articolata sull’assuntoche le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.non siano applicabili allo speciale procedimento regolatodagli artt. 414 e ss. c.p.c.

– non può trovare accoglimentoalla luce del contrario avviso espresso dalle Sezioni unite diquesta Corte che hanno, invece, sancito la possibilità disostituire con note scritte anche la fase della discussionedella causa nel processo del lavoro (cfr. Cass., Sez. Un. n.17063/2025, alla quale si rinvia integralmente anche ai sensidell’art. 118 disp. att. c.p.c.).Né viene adeguatamente allegato nel motivo di gravame ildifetto delle condizioni che il precedente richiamato haindicato al fine di consentire la sostituzione, anche perché chioggi ricorre neanche deduce di essersi opposto alle notescritte, evidentemente convenendo all’epoca che lasituazione processuale concreta non necessitasse dichiarimenti da esporre in una pubblica discussione.Altrettanto evidente che tale necessità non possa insorgerepostuma per il solo esito avverso della causa.2.

Il secondo motivo è così testualmente rubricato:«Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa unpunto decisivo della controversia all’art. 360, co.1, n. 3 e n.5 per violazione del comma 9 ter, ultima riga dell’art. 55 bisD.lgs. 165/2001 e in riferimento del termine di legge di 30giorni, atteso che la contestazione dei fatti del 21/2/2023 gliNumero registro generale 15064/2025era stata comunicata il 30/3/2023, contestando laN umero sezionale 1525/2026Numero di raccolta generale 18537/2026motivazione della sentenza nelle parti in cui aveva ritenutoData pubblicazione 08/06/2026detta disciplina delle società».In disparte i profili di inammissibilità derivanti dal riferimentoa vizi motivazionali secondo una formulazione non piùvigente nel codice di rito, la censura, con cui si lamenta chei giudici territoriali non abbiano fatto buon governo deiprincipi in materia di disciplina delle società in house,negando l’applicabilità del d. lgs. n. 165/2001 alprocedimento disciplinare in controversia, risulta infondatosecondo la giurisprudenza di questa Corte che applica a dettesocietà la disciplina privatistica, salvo specifiche disciplinederogatorie, come per il reclutamento.Precedenti di legittimità con i quali il ricorrente non siconfronta (v.

Cass. n. 26666/2025; Cass. n. 4433/2025;Cass. n. 35421/2022; Cass. n. 4571/2022; Cass. n.21378/2018).3. Il terzo motivo deduce: «Inesistenza del fatto – erroneavalutazione – omessa valutazione circa un punto decisivodella controversia. 360 c.p.c. commi n. 1 e n. 5 in relazioneagli artt. 2119, 2095 c.c. e ss. nonché art. 112 c.p.c.».Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità,ciascuno dirimente.Viene dedotto il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in unaipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. «doppiaconforme», senza che il ricorrente abbia indicato le ragionidi fatto poste a base, rispettivamente, della decisione diprimo grado e della sentenza di rigetto dell’appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra molte:

Cass.n. 13372/2025; Cass. n. 5947/2023).Inoltre, il vizio è prospettato al di fuori dei limiti consentitidal testo novellato della disposizione, come rigorosamenteNumero registro generale 15064/2025interpretato da Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014.N umero sezionale 1525/2026Numero di raccolta generale 18537/2026Il ricorrente non individua un fatto storico, principale oData pubblicazione 08/06/2026secondario, realmente omesso, risultante dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, oggetto di discussione trale parti e dotato di decisività, nel senso che, ove esaminato,avrebbe determinato con certezza un diverso esito dellacontroversia (tra le più recenti, Cass. n. 6525/2025).Ancora, è formalmente dedotta una violazione di norme didiritto, ma nella sostanza si contesta l’accertamento e lavalutazione dei fatti così come operati dalla Cortenapoletana.Invero, l'allegazione di un'erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa èesterna all'esatta interpretazione della norma, quindi al viziodi cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., e inerisce alla tipica valutazionedel giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v.Cass. n. 35922/2023;

Cass. n. 3340/2019; Cass. n.640/2019; Cass. n. 10320/2018; Cass. n. 24155/2017;Cass. n. 195/2016);Infine, si eccepisce una omessa pronuncia a mente dell’art.112 c.p.c. che non sussiste, avendo la Corte territorialerespinto l’appello, pronunciando, implicitamente oesplicitamente, con una motivazione che esamina tutti imotivi di gravame.4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso, con spese che seguono la soccombenza liquidatecome da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della leggen. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 15064/2025unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normaN umero sezionale 1525/2026Numero di raccolta generale 18537/2026del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr.

Cass., Sez. Un., n.Data pubblicazione 08/06/20264315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il soccombente alpagamento delle spese liquidate in euro 6.000,00, oltre euro200 per spese, accessori secondo legge e rimborso spesegenerali nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dàversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 marzo2026.Il Cons. est.

La PresidenteDott. Fabrizio Amendola Dott.ssa Margherita Leone