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Decreto — n. 18525/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18525/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18525/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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sona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. MariachiaraPaone-ricorrente-controMarasco Felice, rappresentato e difeso dall’Avv. Nunzio Raimondi-controricorrente-avverso la sentenza n. 1043/2022 emessa dalla Corte d’appello diCatanzaro il 04/10/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 18525/2026 — snciv · Corte di Cassazione: MariachiaraPaone-ricorrente-controMarasco Felice, rappresentato e difeso dall’Avv. Nunzio Raimondi-controricorrente-avverso la sentenza n. 1043/2022 emessa dalla Corte d’appello diCatanzaro il 04/10/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

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Testo completo

sona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. MariachiaraPaone-ricorrente-controMarasco Felice, rappresentato e difeso dall’Avv. Nunzio Raimondi-controricorrente-avverso la sentenza n. 1043/2022 emessa dalla Corte d’appello diCatanzaro il 04/10/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 8146/2023Numero sezionale 650/2026Numero di raccolta generale 18525/2026Data pubblicazione 08/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 05/06/2026Il Consigliere DelegatoIleana Fedele