Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared withdrawn because the appellant failed to request a decision within the 40-day period following the proposal for settlement. Although the appellant's lawyer later submitted a declaration of adherence to the settlement after the deadline expired, the court ruled this did not cure the procedural lapse. Consequently, the judgment declared the appeal extinguished and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision on the proposal for settlement within forty days, and a subsequent declaration of adherence does not revive the right to appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
l’Avv. Luca VincenzoCastello-ricorrente-controConsorzio per la Bonifica della Capitanata, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Cinzia Cera-controricorrente-avverso la sentenza n. 345/2023 emessa dalla Corte d’appello di Bari il05/04/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso, risultando invero depositata,successivamente alla scadenza del predetto termine, dichiarazione deldifensore del ricorrente di adesione alla definizione del ricorso ai sensidell’art. 380-bis c.p.c.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 20391/2023Numero sezionale 649/2026Numero di raccolta generale 18523/2026Data pubblicazione 08/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 05/06/2026Il Consigliere DelegatoIleana Fedele