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Decreto — n. 18521/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18521/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18521/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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mpore, rappresentato edifeso dall’Avv. Elisabetta Lanzetta unitamente all’Avv. Paola Massafra-ricorrente-controGuidi Anna Maria-intimata-avverso la sentenza n. 805/2022 emessa dalla Corte d’appello di Bolognail 29/11/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 05/06/2026Il Consigliere DelegatoIleana Fedele

Regesto Legislator

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Decreto — n. 18521/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Elisabetta Lanzetta unitamente all’Avv. Paola Massafra-ricorrente-controGuidi Anna Maria-intimata-avverso la sentenza n. 805/2022 emessa dalla Corte d’appello di Bolognail 29/11/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 05/06/2026Il Consigliere DelegatoIleana Fedele

Parole chiave

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spese legali rimborso delle spese condono delle spese procedurali anticipo delle spese spese di esecuzione ripetibili
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Testo completo

mpore, rappresentato edifeso dall’Avv. Elisabetta Lanzetta unitamente all’Avv. Paola Massafra-ricorrente-controGuidi Anna Maria-intimata-avverso la sentenza n. 805/2022 emessa dalla Corte d’appello di Bolognail 29/11/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 05/06/2026Il Consigliere DelegatoIleana Fedele