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Ordinanza — n. 18514/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court quashes appeal judgment ordering costs when defendant withdrew appeal before opponent joined case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18514/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Rome Court of Appeal's judgment which had ordered Cotral spa to pay litigation costs after it withdrew its appeal before the opposing party joined the proceedings. The appellant argued the lower court erred by imposing costs despite the withdrawal occurring prior to the opponent's constitution, citing specific civil code articles. The court ruled that since the opponent did not formally accept the withdrawal or demonstrate a legally relevant interest in the merits, the cost order was unjustified and must be removed.

Regesto Legislator

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Art. 306, comma 4 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: When a party withdraws an appeal before the opposing party joins the case, the declaratory judgment of extinction does not order costs unless the opponent accepts the withdrawal or demonstrates a legally relevant interest in the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal litigation costs allocation constituted party interest extinction of proceedings Corte di Cassazione accollo delle spese procedurali recupero dei costi spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 306, comma 4 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n.
Art. 384, secondo comma c.p.c.
art. 112 c.p
e dell’art. 112 c.p.c., per avere la sentenzaimpugnata condannato la società al pagamento delle spese dilite del giudizio di appello nonostante la stessa avesse rinunciatoal ricorso prima della costituzione dell'appellato e nonostantequest'ultimo non avesse formulato alcuna domanda al riguardo.2.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30160 del 2025
Cass. n. 30160 del 2025; Cass.
Cass. n. 23620 del 2017
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Testo completo

rente -controVITOZZI SANDRO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALDO2026 SCHIAVI;2027 - controricorrente -avverso la sentenza n. 3599/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 13/10/2023 R.G.N. 2103/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2026 dalla Consigliera CARLA PONTERIO.1. La Corte d’appello di Roma ha dichiarato l’estinzione delgiudizio a seguito di rinuncia all’appello da parte della Cotral spaNumero registro generale 9832/2024ed ha condannato la società rinunciante alla rifusione delleN umero sezionale 2027/2026Numero di raccolta generale 18514/2026spese processuali in favore della controparte.Data pubblicazione 08/06/2026La Corte territoriale ha dato atto che la parte convenuta si eracostituita al solo scopo di “prendere atto della rinunciaall’appello”, associandosi alla richiesta di estinzione del giudizioe senza formulare alcuna domanda di condanna alle spese.2.

Avverso la sentenza la Cotral spa ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo. Sandro Vitozzi haresistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositatomemoria.3. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dald.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1. Con il motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.306 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., per avere la sentenzaimpugnata condannato la società al pagamento delle spese dilite del giudizio di appello nonostante la stessa avesse rinunciatoal ricorso prima della costituzione dell'appellato e nonostantequest'ultimo non avesse formulato alcuna domanda al riguardo.2.

Il motivo è fondato.2.1. È pacifica la sequenza procedimentale, di avvenuta rinunciaall’appello da parte della società prima della costituzione ingiudizio della controparte, che si è associata alla richiesta diestinzione e non ha avanzato alcuna domanda di rifusione dellespese di lite.2.2. Questa Corte, (v. Cass. n. 30160 del 2025; Cass. n. 23620del 2017), nell’esaminare fattispecie sovrapponibili a quella inesame, ha affermato che, nel caso di rinuncia agli atti delgiudizio anteriore alla costituzione della controparte, ilNumero registro generale 9832/2024Numero sezionale 2027/2026provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve sNtumaetruo idri era ccolta generale 18514/2026Data pubblicazione 08/06/2026sulle spese processuali, le quali, ai sensi dell'art. 306, comma4, c.p.c., vanno poste a carico del rinunciante solo ove lacontroparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, senzache, peraltro, assuma rilevanza la costituzione in causa diquest'ultima all'esclusivo fine di ottenere il rimborso delle spese,in quanto è necessario che l'opponente alla rinuncia vanti uninteresse giuridicamente rilevante, suscettibile di fargli otteneredalla decisione sul merito un'utilità maggiore rispetto a quelladerivante dall'estinzione. (Principio affermato in una fattispecienella quale le parti appellate si erano costituite dopo la ricezionedella notifica della rinunzia agli atti del giudizio, senza avanzarealcuna richiesta di decisione nel merito e senza allegare leragioni per le quali l'accoglimento del gravame avrebbe loroapportato utilità maggiori rispetto all'estinzione del processo).2.3.

Atteso che la condanna alle spese della società appellantee rinunciante si appalesa ingiustificata, deve cassarsi lasentenza impugnata e, con decisione nel merito ex art. 384,secondo comma, c.p.c., poiché non sono necessari nuoviaccertamenti di fatto, si elimina la condanna della Cotral spa allarifusione delle spese del giudizio di appello in favoredell’appellato costituito.2.4. Sussistono ragioni equiparabili a quelle legali a sostegnodella compensazione delle spese del presente giudizio, inragione della positiva condotta processuale delle parti nelgiudizio di appello; la parte appellante non ha dato causa allastatuizione di condanna di controparte alle spese e, parimenti,la controparte non ha avanzato alcuna domanda di condannasul punto.Numero registro generale 9832/2024Numero sezionale 2027/2026 P.Q.MData pubblicazione 08/06/2026La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, dichiara nondovute da Cotral spa le spese del giudizio di appello in favoredella parte appellata.Compensa le spese del giudizio di legittimità.Così deciso nell’adunanza camerale del 23 aprile 2026La PresidenteMargherita Maria Leone