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Decreto — n. 18454/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within statutory period.

Numero d'incarto Decreto — n. 18454/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal was declared withdrawn because the appellant failed to request a decision within the forty-day period following the proposal of case termination. The court noted that the appellant did not exercise this right under the relevant procedural code provisions. Consequently, the judgment declared the proceedings extinguished and ruled that litigation costs were non-repeatable.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo; Art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the statutory period following a proposal of termination constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal statutory time limit procedural extinction non-repeatable costs case termination proposal waiver of right cassation dismissal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
Art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.
Art. 391 cod. proc. civ.
civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod.
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

ain calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata LAURA BOVE edelettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del difensorericorrentecontroISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dalleavvocate CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI, edelettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, inROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29controricorrenteAvverso il decreto di omologa del 7 agosto 2023, emesso dal Tribunaledi Velletri (RG 3046/2022),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, cheNumero registro generale 23313/2023Numero sezionale 621/2026Numero di raccolta generale 18454/2026Data pubblicazione 08/06/2026devono essere dichiarate irripetibili, in forza della dichiarazione ex art.152 disp. att. cod. proc. civ. versata in atti;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio; spese irripetibili.Roma, 7 giugno 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -