Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Tozzi and Gagliardi, challenged a lower court judgment against several companies and INPS, but remained silent on the proposed settlement. The court ruled that this silence constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within the prescribed period constitutes a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
cato Alessandro Tozziunitamente all’avvocato Annamaria Gagliardi-ricorrente-controMiro' S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, Miro' TrentoS.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, GallmetzerHolding S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall'avvocato Biagio Riccio-controricorrenti-I.n.p.s. - Direzione Provinciale Di Bolzano in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoEmanuele De Rose unitamente agli avvocati Antonino Sgroi, Carlad'Aloisio, Ester Ada Sciplino-resistente-avverso la sentenza della Corte d'Appello Sez.dist.
Di Bolzano n.21/2023depositata il 13/11/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 12243/2024Numero sezionale 619/2026Numero di raccolta generale 18450/2026Data pubblicazione 08/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.152,50 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario.Così deciso in Roma, il 07/06/2026Carla Ponterio