Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within statutory forty-day period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the mandatory forty-day window following notification. Although the INPS and its debt collection agent were formally notified, the applicant did not exercise their right to seek a ruling on the merits. Consequently, the court applied the statutory rule that silence after the deadline constitutes a waiver of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed period following notification results in the deemed waiver of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato GIANLUCA FONTANELLAed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in ROMA, VIA DELLAPINETA SACCHETTI, 201ricorrentecontroISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, anche qualeprocuratore speciale della SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEICREDITI INPS (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in virtù diprocura speciale versata in atti, dagli avvocati ANTONINO SGROI,CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO,ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29resistente con procuraADER AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONEparte intimataAvverso la sentenza n. 4958 del 2022 della Corte d’appello di Roma,depositata il 24 gennaio 2023 (RG 852/2019),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);Numero registro generale 16604/2023Numero sezionale 613/2026Numero di raccolta generale 18437/2026Data pubblicazione 08/06/2026la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),dichiarando l’estinzione del giudizio;nessuna pronuncia si deve adottare sulle spese, in quanto l’INPS nonha svolto sostanziale attività difensiva, limitandosi a conferire procura,e il concessionario è rimasto intimato;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio.Roma, 6 giugno 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -