Cassation appeal dismissed as withdrawn by applicant after proposal of judgment under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn following a formal proposal for judgment under Article 380-bis of the Civil Procedure Code. The applicant failed to request a decision within the statutory forty-day period, thereby relinquishing the right to proceed. Consequently, the proceedings were extinguished without a substantive ruling on the merits of the dispute against INPS.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the applicant does not request a decision within forty days of a proposal for judgment, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata STELLAVIGLIOTTI ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PECricorrentecontroISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagliavvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE,ESTER ADA VITA SCIPLINO, con domicilio eletto presso l’Avvocaturacentrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29controricorrenteAvverso la sentenza n. 455 del 2023 della Corte d’appello di Bari,depositata il 7 marzo 2023 (RG 1636/2021),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, cheNumero registro generale 17680/2023Numero sezionale 610/2026Numero di raccolta generale 18430/2026Data pubblicazione 08/06/2026devono essere dichiarate irripetibili, a fronte di rituale dichiarazione diesonero versata in atti (art. 152 disp. att. cod. proc. civ.);
P.Q.MDichiara estinto il giudizio; spese irripetibili.Roma, 6 giugno 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -