Italian Court dismisses appeal due to withdrawal; appellant bears costs of proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory forty-day period following the proposal for settlement. Although the appellant had initially requested a ruling, the subsequent silence constituted a formal waiver of the right to proceed. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to bear all litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed period following a proposal for settlement constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
RCIALISTI, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calceal ricorso per cassazione, dagli avvocati ROBERTO PESSI e FRANCESCOGIAMMARIA, presso lo studio dei quali, in ROMA, VIA PO, 25/B, èelettivamente domiciliataricorrentecontroBARIGOZZI UBERTO PROSPERO LUIGI, rappresentato e difeso, in virtùdi procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato ANDREAZAMBRANO, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PECcontroricorrenteAvverso la sentenza n. 1084 del 2023 della Corte d’appello di Milano,depositata il 29 novembre 2023, nella causa 880/2023,RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, cheNumero registro generale 13060/2024Numero sezionale 603/2026Numero di raccolta generale 18391/2026Data pubblicazione 08/06/2026devono essere poste a carico della parte ricorrente, nell’importoliquidato in dispositivo, alla stregua del valore della controversia edell’attività difensiva svolta;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio; condanna la parte ricorrente a rifondere allaparte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Roma, 7 giugno 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -