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Decreto — n. 18389/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within statutory period.

Numero d'incarto Decreto — n. 18389/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the INPS judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the mandatory forty-day period following notification of the settlement proposal. The appellant, represented by multiple lawyers, had not formally exercised their right to decide on the settlement offer, whereas the INPS had merely appointed a special procurator without engaging in substantive defense. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the termination of the proceedings without any ruling on costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo; Art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a settlement proposal within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal settlement proposal statutory period extinction of proceedings Civil Procedure Code waiver of right INPS litigation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
3012 del 2022 della Corte d’appello di Roma,depositata il 13 luglio 2022 (RG 1840/2020),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
3012 del 2022 della Corte d’appello di Roma,depositata il 13 luglio 2022 (RG 1840/2020),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.
3012 del 2022 della Corte d’appello di Roma,depositata il 13 luglio 2022 (RG 1840/2020),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 391 cod. proc. civ.
civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata SIMONA DIricorrentecontroISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, anche qualeprocuratore speciale della SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEICREDITI INPS (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in virtù diprocura speciale versata in atti, dagli avvocati ANTONINO SGROI,CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO,ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29resistente con procuraADER AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro temporeintimatoAvverso la sentenza n. 3012 del 2022 della Corte d’appello di Roma,depositata il 13 luglio 2022 (RG 1840/2020),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);Numero registro generale 2104/2023Numero sezionale 602/2026Numero di raccolta generale 18389/2026Data pubblicazione 08/06/2026la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),dichiarando l’estinzione del giudizio;nessuna pronuncia si deve adottare sulle spese, in quanto l’INPS nonha svolto sostanziale attività difensiva, limitandosi a conferire procura,e il concessionario è rimasto intimato;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio.Roma, 7 giugno 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -