Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal after proposal of settlement was made.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within forty days following a formal proposal of settlement. The appellant had previously withdrawn the appeal after receiving this proposal, thereby relinquishing the right to a ruling. Consequently, the court dismissed the case and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: If a party does not request a decision within the prescribed period after a proposal of settlement is communicated, the appeal is deemed withdrawn and the judgment is extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
RCIALISTI, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calceal ricorso per cassazione, dagli avvocati MICHEL MARTONE e GIANLUCALUCCHETTI, presso lo studio dei quali, in ROMA, VIA ARNALDO DABRESCIA, 11, è elettivamente domiciliataricorrentecontroSUCCIO GIOVANNI, rappresentato e difeso, in virtù di procurarilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato GIANFRANCESCOGARATTONI, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PECcontroricorrenteAvverso la sentenza n. 5 del 2024 della Corte d’appello di Torino,depositata il 31 gennaio 2024 (RG 502/2023),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, cheNumero registro generale 17277/2024Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18383/2026Data pubblicazione 08/06/2026devono essere poste a carico della parte ricorrente e liquidate a favoredel controricorrente, che ha resistito con tempestivo controricorso,nell’importo determinato in dispositivo, alla stregua del valore dellacontroversia e dell’attività difensiva svolta, con distrazione a favoredell’avvocato antistatario;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio; condanna la parte ricorrente a rifondere allaparte controricorrente, con distrazione a favore dell’avvocatoGianfrancesco Garattoni, le spese del presente giudizio, che liquida inEuro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alrimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessoridi legge.Roma, 7 giugno 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -