Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by the General Prosecutor, did not act against the lower court's judgment, while the respondent, INPS, argued the appeal was abandoned. The court ruled that the lapse of time constituted a renunciation of the right to appeal, leading to the extinction of the case and the mutual offset of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a renunciation, resulting in the extinction of the proceedings and the mutual offset of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato . unitamente all’avvocato AvvocaturaGenerale Dello Stato-ricorrente-controCassano Lucio, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Ranieri-controricorrente-Inps - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato EsterAda Sciplino unitamente agli avvocati Carla d'Aloisio, Antonino Sgroi,Emanuele De Rose-resistente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.323/2025depositata il 05/08/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 3680/2026Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 18133/2026Data pubblicazione 05/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo (compensate con la parte controricorrente anche inconsiderazione della data di deposito del controricorso; nulla deveprovvedersi nei rapporti con l’Inps che non ha svolto effettiva attivitàdifensiva); P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 05/06/2026Gabriella Marchese