Italian Court dismisses appeal as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision on the proposed settlement within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Francesco Tallarico and Claudio Russo, challenged a lower court judgment against INPS but did not act on the court's proposal to end the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ppresentati e difesidall'avvocato Francesco Tallarico unitamente all’avvocato Claudio Russo-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Sergio Preden unitamente agli avvocati GiuseppinaGiannico, Antonella Patteri, Lidia Carcavallo-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.3938/2022depositata il 19/01/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 15456/2023Numero sezionale 598/2026Numero di raccolta generale 18127/2026Data pubblicazione 05/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come indispositivo, anche in ragione del contegno processuale; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 05/06/2026Gabriella Marchese