Cassation appeal dismissed due to appellant's withdrawal before the court's decision on the appeal proposal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct following the appellant's explicit withdrawal before the court's decision on the appeal proposal. Although the appellate court had proposed a definition under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, the appellant voluntarily renounced the recourse, satisfying the requirements of Articles 390 and 391. The court ruled that such a withdrawal is permissible and immediately produces the effect of the proposed decision, thereby extinguishing the proceedings without further disposition on costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2; Art. 390, 391 c.p.c.: The withdrawal of an appeal by the appellant before the court's decision on the proposal for early definition of the proceedings validly extinguishes the case, producing the same effect as the proposed decision.
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vo Catalano, condomicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia- ricorrente –controAccademia di Belle Arti di Brera- intimata-avverso la sentenza n. 411/2025 della Corte d’appello di MilanoVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che prima del decorso del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta per la richiesta di decisione delricorso la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;ritenuto che nulla impedisce alla parte ricorrente di rinunciareespressamente al ricorso, in pendenza di proposta di definizione anticipatadel giudizio, realizzando immediatamente l’effetto che si realizzerebbe anorma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.;Numero registro generale 15710/2025Numero sezionale 588/2026Numero di raccolta generale 18061/2026Data pubblicazione 05/06/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va disposto in ordine alle spese non avendo l’intimata svolto P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 04/06/2026Il Consigliere DelegatoGuglielmo Cinque