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Decreto — n. 18044/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 18044/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the publication of the lower court's proposal. The appellant argued for a review of the administrative decree, while the opposing party and the Court emphasized the strict procedural deadline under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the Court ruled that the failure to act constituted a waiver, leading to the termination of the case and the imposition of costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the deemed waiver of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed waiver of appeal extinction of proceedings statutory time limit failure to request decision waiver by inaction spese di gratuito patrocinio anticipo delle spese indigenza finanziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
391c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo.
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Testo completo

istri di Giustizia;-controricorrente-nonché controI.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE-intimato-avverso il DECRETO del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, pubblicato il15.05.2025 R.G.N. 4160/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Numero registro generale 12447/2025Numero sezionale 582/2026Numero di raccolta generale 18044/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallaData pubblicazione 05/06/2026comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo. Nulla sulle spese nei confronti dell’I.N.P.S. inconsiderazione della mancata costituzione. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 2.940,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge, da distrarre.Così deciso in Roma, il 4 giugno 2026dott.ssa Elena Boghetich