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Ordinanza — n. 18008/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocation appeal against Supreme Court's inadmissibility ruling due to lack of essential factual error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18008/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the revocation appeal inadmissible, upholding the Supreme Court's earlier decision to reject the worker's claim. The applicant argued the lower appellate court erred in fact by stating the 2007 selection list was no longer valid, but the court found this conclusion was evident from the case files. Consequently, the appeal failed because the alleged error was not essential to the final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: A revocation appeal based on a factual error is inadmissible if the error lacks the essential and decisive character required to alter the outcome of the cassation judgment.

Parole chiave

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revocation appeal factual error essentiality requirement cassation inadmissibility public employment selection list validity appellate court decision revisione di una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
Avverso questa decisione Francesco Giaquinto ha prNoumpeoros dti ora ccolta generale 18008/2026Data pubblicazione 04/06/2026ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, primo comma, n.4, c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
Con il ricorso per revocazione si invocano l’art. 391-bis c.p.c.e l’art.
Art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
art. 391-bis c.p
Con il ricorso per revocazione si invocano l’art. 391-bis c.p.c.e l’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 19/07/2024, n. 20013
e) deve riguardare solo gli atti interni algiudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronunciadella Corte» (Cass. 19/07/2024, n. 20013).7.
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Testo completo

O PERIFANO;- ricorrente -controAUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENINOMERIDIONALE, già Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano eVolturno, in persona del legale rappresentante pro tempore,2026rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE2359DELLO STATO;- controricorrente -avverso l'ordinanza n. 31854/2024 della CORTE SUPREMA DICASSAZIONE di ROMA, depositata il 11/12/2024 R.G.N.10831/2023;Numero registro generale 12454/2025Numero sezionale 2359/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 18008/2026Data pubblicazione 04/06/202613/05/2026 dal Consigliere Dott.

RICCARDO ROSETTI.1. Francesco Giaquinto partecipò al concorso bandito dallaAutorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno per lacopertura di sei posti di dirigente pubblicato il 13.12.2005,risultando vincitore, in quanto collocato nella sesta posizionedella graduatoria. Poiché non venne tuttavia assunto comedirigente, si rivolse al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, infunzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento delsuo diritto all’assunzione e la condanna dell’Autorità di bacinodistrettuale dell’Appennino meridionale (subentrata all’Autoritàdi Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno) al pagamento delleretribuzioni maturate dalla data di approvazione dellagraduatoria (20.3.2007) alla data della domanda giudiziale.

IlTribunale accolse in parte la domanda, accertando il dirittoall’assunzione a decorrere dal 7.6.2019, data in cui l’Autorità dibacino aveva indetto un nuovo concorso per assumere altridirigenti, due dei quali dello stesso profilo di quello cui aspiravail ricorrente.2. L’Autorità di bacino si rivolse allora alla Corte d’Appello diNapoli che, in accoglimento del gravame, riformò la sentenza diprimo grado, rigettando la domanda del lavoratore e anche ilsuo appello incidentale.3. Contro la sentenza della Corte territoriale il lavoratorepropose ricorso per cassazione articolato su due motivi.L’Autorità di Bacino si difese con controricorso.4.

Con ordinanza 11/12/2024, n. 31854 la Corte ha dichiaratoinammissibile il ricorso e compensato le spese del giudizio dilegittimità.Numero registro generale 12454/2025Numero sezionale 2359/20265. Avverso questa decisione Francesco Giaquinto ha prNoumpeoros dti ora ccolta generale 18008/2026Data pubblicazione 04/06/2026ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, primo comma, n.4, c.p.c. articolando un unico motivo. L’Autorità di Bacino si ècostituita con controricorso chiedendo dichiararsi inammissibileil ricorso per revocazione.6. La parte ricorrente ha depositato note illustrative.7.

Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consigliodel 13/05/2026.Ragioni della decisione1. Con il ricorso per revocazione si invocano l’art. 391-bis c.p.c.e l’art. 395, primo comma, n. 4 c.p.c., secondo il quale «lesentenze possono essere impugnate per revocazione: […] 4) sela sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti odocumenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione èfondata sulla supposizione di un fatto la cui verità èincontrastabilmente esclusa, oppure quando è suppostal'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, etanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì unpunto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».2.

In questo caso, si deduce, che «l’ordinanza si basa sull’erratopresupposto per cui il dott. Giaquinto sarebbe stato, al momentodella procedura selettiva, già dipendente dell’Autorità di Bacinoe avrebbe quindi partecipato ad un concorso interno per laqualifica di Dirigente. È dato, invero, leggere nel testonell’ordinanza: “il ricorrente, già impiegato presso l’Autorità diBacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, partecipò al concorsointerno per la copertura di sei posti da dirigente bandito il13.12.2005 (…)”». Secondo la parte ricorrente, al contrario diquanto affermato nell’ordinanza impugnata, emergerebbepacificamente ed inconfutabilmente dagli atti e documenti dicausa che il Giaquinto, al momento della partecipazione allaNumero registro generale 12454/2025Numero sezionale 2359/2026procedura selettiva in questione, non era affatto già dipeNnumdeeron dti era ccolta generale 18008/2026Data pubblicazione 04/06/2026dell’Autorità di Bacino, essendo, invece, privo di occupazione.

Ilricorrente, inoltre, non partecipò ad un concorso interno perdirigenti, bensì ad un concorso per la prima assunzione alledipendenze dell’Autorità di Bacino, per la copertura di sei postidi categoria D, posizione economica D1 – economisti.3. Il ricorso per revocazione è inammissibile.3.1. L’errore nel quale sarebbe incorsa l’ordinanza non assumealcun rilievo ai fini della decisione della controversia. La qualitàdi dipendente della Autorità di bacino ascritta al ricorrente nonpriva di efficacia nessuno degli elementi posti da questa Corte,in diversa composizione, a fondamento della decisione.

Tutte leargomentazioni spese dalla Corte sono ugualmente applicabiliall’ipotesi di concorso esterno come di concorso interno.4. Va sottolineato che l’ordinanza di cui è chiesta la revocazioneha dichiarato inammissibile il ricorso perché ha valutato i motivicome inidonei ad attingere la sentenza di appello e a criticarneadeguatamente le argomentazioni spese dalla motivazione.4.1. In quella sede, come ancora in questa, la parte ricorrenteha insistito nella qualificazione in termini di diritto soggettivodella posizione giuridica soggettiva vantata dal vincitore diconcorso nei confronti della pubblica amministrazione.

Tuttavial’ordinanza ha disatteso il ricorso affermando che, comedichiarato dalla Corte di Appello, l’assunzione era stata impeditada vincoli normativi (limitazioni finanziarie connesse alle leggidi tempo in tempo vigenti) e che pertanto non era decisiva laqualificazione della posizione del ricorrente in termini di dirittosoggettivo. La Corte riconosceva che si trattava in astratto di undiritto soggettivo, ma osservava: «Ma ciò non basta performulare una pertinente censura alla sentenza impugnata.Infatti, una cosa è la natura della posizione soggettiva (cheNumero registro generale 12454/2025Numero sezionale 2359/2026determina la giurisdizione del giudice ordinario, correttaNummeeron dti era ccolta generale 18008/2026Data pubblicazione 04/06/2026affermata anche in questo processo, fin dal primo grado); altracosa è la fondatezza della domanda, che deve essere accertatain concreto, anche e innanzitutto sulla base del tenore della lexspecialis contenuta nel bando».

Per questa via la decisioneconsiderava come intatta la parte della sentenza impugnata cheescludeva il diritto alla assunzione in ragione della legge specialecostituita dal bando.4.2. Con il secondo motivo il ricorrente censurava «la parte dellamotivazione della sentenza in cui la Corte d’Appello haaffermato che il concorso bandito dall’Autorità di bacino deifiumi Liri-Garigliano e Volturno e la relativa graduatoria nonsarebbero opponibili all’Autorità di bacino distrettualedell’Appennino meridionale, essendo questo un ente di nuovaistituzione, obbligato ad assumere soltanto i dipendenti già inforza alla preesistente Autorità di bacino.

L’illustrazione delmotivo ripercorre il contenuto della normativa legislativa eregolamentare sulla istituzione delle autorità di bacinodistrettuali, per concludere esprimendo l’opinione che l’attualecontroricorrente è subentrata in tutti i rapporti, attivi e passivi,della cessata Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano eVolturno».4.3. La Corte ha dichiarato anche il secondo motivoinammissibile «perché non viene censurata, nella sentenzaimpugnata, l’autonoma ratio decidendi basata sullasopravvenuta inefficacia della graduatoria approvata all’esitodel concorso bandito nel 2005 […].

La Corte d’Appello haaffermato che ”la graduatoria del 2007 non era vigente né erastata formata per la medesima amministrazione”. È evidenteche l’affermazione della oggettiva cessata vigenza dellagraduatoria è da sola sufficiente a determinare il rigetto dellaNumero registro generale 12454/2025Numero sezionale 2359/2026domanda del lavoratore. Pertanto, è vano censurNaumreer o dli ara ccolta generale 18008/2026Data pubblicazione 04/06/2026fondatezza della sola seconda affermazione (relativa ai limitisoggettivi della vigenza ormai comunque cessata), perché talecritica – quand’anche fondata – sarebbe del tutto inidonea arimettere in discussione la conformità al diritto del dispositivodella sentenza impugnata».5.

L’inidoneità del ricorso per cassazione ad attingere lasentenza di appello impugnata riposava, allora, suconsiderazioni che rimangono ferme e stabili anche ove siritenga che l’ordinanza sia incorsa in errore nel qualificare ilricorrente come già dipendente della Autorità di bacino e nonquale partecipante a una selezione aperta all’esterno.5.1. Nessuna di quelle argomentazioni perde di efficaciaconsiderando che, come rispondente al vero, il ricorrente eraesterno alla amministrazione.6. Si consideri che: «in tema di revocazione delle pronunce dellaCorte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4,c.p.c.:

a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa cheabbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza diun fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertatadagli atti di causa (sempre che il fatto oggettodell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussionedelle parti);

b) non può concernere l'attività interpretativa evalutativa;

c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assolutae dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra lasentenza impugnata e gli atti di causa;

d) deve essereessenziale e decisivo;

e) deve riguardare solo gli atti interni algiudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronunciadella Corte» (Cass. 19/07/2024, n. 20013).7. L’errore denunciato con il ricorso per revocazione difetta deldecisivo requisito della essenzialità e decisività ai fini dellaNumero registro generale 12454/2025decisione: anche in sua assenza la decisione non sarebbe stataN umero sezionale 2359/2026Numero di raccolta generale 18008/2026diversa.Data pubblicazione 04/06/20268. Il ricorso deve, in definitiva, non può trovare accoglimento.9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di liteche liquida in euro 3.500,00 (tremilacinquecento) per compensioltre spese prenotate a debito;dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R.n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 13 maggio 2026.Il Presidente(Fabrizia Garri)