Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the proposed settlement within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Vincenzo Stumpo, did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing party argued for the dismissal based on procedural silence. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings and order mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and mutual compensation of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato Vincenzo Stumpo unitamente agli avvocati MariaPassarelli, Mauro Sferrazza-ricorrente-controBongermino Nicoletta, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca DiPaolo unitamente agli avvocati Francesco Saverio Frasca, Luca Andrisani-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.310/2024 depositata il04/04/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 13711/2024Numero sezionale 574/2026Numero di raccolta generale 17916/2026Data pubblicazione 04/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione delrecente consolidamento della giurisprudenza di questa Corte richiamata afondamento della proposta; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 04/06/2026Gabriella Marchese