Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 17873/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17873/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17873/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

azione Straordinaria inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Stefano Bellomo-ricorrente-controIavolato Anna,-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Civitavecchia n.4078/2022 depositato il03/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;Numero registro generale 9288/2025Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 17873/2026Data pubblicazione 04/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 04/06/2026Antonella Pagetta

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 17873/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;Numero registro generale 9288/2025Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 17873/2026Data pubblicazione 04/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 04/06/2026Antonella Pagetta

Parole chiave

Generato dall'IA
accollo delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria documenti mancanti indigenza processuale non provata spese generali spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

azione Straordinaria inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Stefano Bellomo-ricorrente-controIavolato Anna,-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Civitavecchia n.4078/2022 depositato il03/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;Numero registro generale 9288/2025Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 17873/2026Data pubblicazione 04/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 04/06/2026Antonella Pagetta