Italian Supreme Court dismisses appeal on procedural grounds regarding notification rules and prescription interruptions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the appellant's appeal against a lower court ruling that dismissed an opposition to a tax lien notification. The appellant argued for specific notification procedures and the interruption of prescription periods, but the court found the appeal inadmissible because it failed to substantiate factual claims and relied on generic hypotheses. Consequently, the court ruled that the appellant must bear the costs of the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 348-ter c.p.c.: An appeal is inadmissible if it lacks decisive relevance by failing to confront the court's reasoning with specific facts or by relying on unsubstantiated generic allegations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
liato presso il suo studio in VIA DEL VIMIMALE 38, ROMA-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici domicilia in VIA DEIPORTOGHESI 12, ROMA-controricorrente-e controCASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatoALICE COGLIATI DEZZA, elettivamente domiciliato in PIAZZA DI PIETA 26,ROMA-controricorrente-Numero registro generale 30378/2021Numero sezionale 2301/2026Numero di raccolta generale 17780/2026Data pubblicazione 04/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1730/2021pubblicata il 27/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere Fabrizio Gandini.1.
La Corte d'appello di Roma ha rigettato il gravame proposto daVincenzo Macedonio nella controversia con la Cassa nazionale diprevidenza e assistenza forense (la Cassa) e ADER.2. La controversia ha per oggetto l’opposizione alla comunicazionepreventiva di iscrizione ipotecaria nonché ad intimazione di pagamentocon riferimento alla regolarità della notifica delle cartelle ad esse sotteseed alla eccepita prescrizione dei crediti contributivi.3. Il Tribunale di Roma rigettò l'opposizione proposta dall'avvocatoMacedonio.4. La Corte territoriale ha integralmente confermato la sentenza delgiudice di prime cure.5.
Per la Cassazione della sentenza ricorre l'avvocato Macedonio, conricorso affidato a tre motivi, ai quali la Cassa e ADER resistono concontroricorso.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via pregiudiziale deve rigettarsi l’istanza di sospensione delprocedimento, proposta dal ricorrente con memoria depositata dal05/05/20206, siccome non corredata dal deposito dei documenti necessariper provare la sussistenza dei requisiti previsti per la sospensione.Numero registro generale 30378/2021Numero sezionale 2301/2026Numero di raccolta generale 17780/2026Data pubblicazione 04/06/20262.
Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta l’errata applicazione dell’art.26 comma 1 seconda partedel d.P.R. n.602/1973 e la mancata applicazione della legge n.890/1982richiamante l’art.139 cod. proc. civ., con riferimento alle notificazionieseguite nelle mani del portiere e dalla necessità dell'invio dellaraccomandata informativa.3. La Corte territoriale ha ritenuto che nel caso di notificazione dellacartella di pagamento effettuata direttamente dal concessionario ex art.26del d.P.R. n. 602/1973 trovino applicazione le disposizioni concernentiservizio postale ordinario e non quelle della legge n.890/1982, con laconseguente inapplicabilità delle norme del codice di rito che disciplinanola notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario e, in particolare, degliulteriori adempimenti di cui all'articolo 139 cod. proc. civ. per il caso diirreperibilità relativa (raccomandata informativa ex comma quarto).4.
La Corte territoriale non si è discostata dai principi di diritto chegovernano nella materia (da ultimo, Cass. n.4922/2026), e ad essi ilCollegio intende dare continuità. La censura è pertanto infondata.5. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di motivo di appello, riguardante la mancata produzionedelle copie delle cartelle di pagamento originarie.6. La censura è inammissibile per una pluralità di ragioni tra loroconcorrenti.
In primo luogo, ex art.348-ter ultimo comma cod. proc. civ.,perché la Corte d'appello ha confermato la motivazione del giudice diprime cure e nel ricorso introduttivo non sono prospettate significativediversità tra le ragioni in fatto e in diritto delle motivazioni dei due giudicidi merito. In secondo luogo, perché essa non ha per oggetto un fatto dellanatura, ma uno dei motivi di appello, che peraltro è stato puntualmenteesaminato (e disatteso) da parte della Corte territoriale.Numero registro generale 30378/2021Numero sezionale 2301/2026Numero di raccolta generale 17780/2026Data pubblicazione 04/06/20267.
Con il terzo motivo (art.360 comma primo nn.3 e 5 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta «violazione o falsa (mancata) applicazione dell'articolo2948 codice civile a riguardo di prescrizioni e/o decadenze. Omesso esamedel fatto decisivo della inidoneità della documentazione prodotta dacontroparte agente della riscossione approvare l'interruzione dei terminifalse applicazione dell'articolo 115 codice procedura civile».8. La censura è inammissibile per una pluralità di ragioni concorrenti. Inprimo luogo, essa non si confronta con la ratio decidendi della Corteterritoriale che su questo punto ha rigettato il gravame dell'odiernoricorrente sul presupposto che egli non avesse «effettuato in primo gradoalcuna contestazione sotto il profilo della conformità all'originale delladocumentazione prodotta dal concessionario relativo alla notifica degli attiinterruttivi della prescrizione».9.
La censura si limita ad affermare, in modo generico, che in primo gradotali contestazioni sarebbero state proposte, ma esse non vengono in alcunmodo trascritte.10. In secondo luogo la censura è radicalmente priva di decisività perchési limita a considerazioni del tutto generiche ed ipotetiche senzaprospettare in modo certo e concludente il risultato positivo, per laposizione giuridica del ricorrente, derivante dall'accoglimento dalle tesiprospettate nel ricorso.11. In terzo luogo e con precipuo riferimento al tema dell'omesso esame,la censura è inammissibile ex art.348-ter ultimo comma cod. proc. civ.12.
I rilievi sopra svolti conducono al rigetto del ricorso.13. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità sostenutedalla Cassa (quanto a Ader si tratta di mera denuntiatio litis), liquidate ineuro 6.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Numero registro generale 30378/2021Numero sezionale 2301/2026Numero di raccolta generale 17780/2026Data pubblicazione 04/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favoredella Cassa controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,liquidate in euro 6.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.La PresidenteRossana Mancino