Cassation court dismisses Inps and AdER appeals regarding prescription interruption and standing to oppose tax collection. The court ruled that only the tax authority can oppose execution to claim prescription. The court held that the concessionary lacks standing to challenge the prescription of the underlying contributory credit. The court declared the appeals inadmissible due to lack of standing and double pronouncement issues. The court ordered the Inps to pay litigation costs to the counter-claimant. The court ruled that only the tax authority has standing to oppose execution to claim prescription. The court held that the concessionary lacks standing to challenge the prescription of the underlying contributory credit. The court declared the appeals inadmissible due to lack of standing and double pronouncement issues. The court ordered the Inps to pay litigation costs to the counter-claimant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by AdER and Inps inadmissible, upholding the lower court's decision on prescription. AdER argued it lacked standing to oppose execution, while Inps claimed prescription was interrupted by pension deductions. The court ruled that only the tax authority (Inps) has standing to oppose execution to claim prescription, rendering the concessionary's appeal inadmissible. Furthermore, the court rejected Inps's argument on double pronouncement, finding the lower court's examination of the decisive fact of interruption valid. Consequently, the appeals were dismissed, and the Inps was ordered to pay litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2291, 2312, 2495 c.c.; Art. 156 c.p.c.; Art. 65, co. 4 D.P.R. n. 600/73; Art. 360, co. 4 c.p.c.: Only the tax authority has standing to oppose execution to claim prescription of the underlying credit, excluding the concessionary; arguments based on double pronouncement regarding the examination of a decisive fact are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
idente pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrente -controI.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in2026 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,1931 rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLAD'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO;- resistente con mandato -nonchè controMORELLI MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato SANDROCENSI;- controricorrente -e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da:Numero registro generale 19394/2021Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 17768/2026I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, inData pubblicazione 03/06/2026persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE,ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO,ANTONIETTA CORETTI;- ricorrente successivo -controMORELLI MARCO;- controricorrente al ricorso successivo -nonchè controADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata -avverso la sentenza n. 673/2020 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 21/01/2021 R.G.N. 93/2018 + 1;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/04/2026 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI.RILEVATO CHECon sentenza n.673/20, la Corte d’appello di Bolognaconfermava la pronuncia di primo grado che avevaaccolto l’opposizione proposta da Morelli Marco avversouna cartella esattoriale emessa dall’Inps e notificata dalconcessionario per la riscossione, Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), relativa a contributi non pagati dallasocietà di cui Morelli era legale rappresentante.Secondo la Corte d’appello era maturata la prescrizione,in quanto l’atto interruttivo del 2010 non era statonotificato a Morelli in proprio ma alla società, in personadi Morelli quale legale rappresentante e, peraltro, nonerano stati prodotti gli originali della cartella e dellarelata di notifica, ma solo una copia dell’estratto di ruolo.Numero registro generale 19394/2021Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 17768/2026Data pubblicazione 03/06/2026Avverso la sentenza, AdER ricorre per tre motivi.Con ricorso successivo, da qualificarsi incidentale, l’Inpsimpugna la sentenza per due motivi.Resiste con controricorso, illustrato da memoria, MorelliMarco.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, AdER deduce violazione efalsa applicazione degli artt.2291, 2312, 2495 c.c., 156c.p.c., nonché 65, co.4 d.P.R. n.600/73, per non avere laCorte d’appello considerato che la notifica della cartellaera stata ricevuta da Morelli, il quale ebbe conoscenzadell’atto, a prescindere dal dato formale dell’intestazionedella relata al legale rappresentante.Con il secondo motivo di ricorso, AdER deduceviolazione e falsa applicazione degli artt.1310 e 2943c.c., non avendo la Corte d’appello considerato che laprescrizione doveva comunque dirsi interrotta a seguitodi notifica al coobbligato solidale, anch’egli socio dellasocietà in nome collettivo, con effetti verso l’odiernocontroricorrente ai sensi dell’art.1310 c.c.Con il terzo motivo di ricorso, AdER deduce violazione efalsa applicazione degli artt.2712 e 2719 c.c., per averela Corte richiesto la produzione dell’originale dellacartella e della relata di notifica, potendo invece laregolarità della notifica essere accertata anche in forzadella produzione della copia dell’estratto di ruolo.I tre motivi possono essere trattati congiuntamente.Numero registro generale 19394/2021Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 17768/2026Data pubblicazione 03/06/2026Essi sono inammissibili per difetto di legittimazione adimpugnare da parte di AdER.Tutti i motivi tendono infatti ad affermare la mancataprescrizione della pretesa contributiva, in particolarededucendo che la prescrizione fu validamente interrottanel 2010.Questa Corte a sezioni unite (Cass.
S.U. n.7514/2022,seguita da varie altre, tra cui v. Cass.n.30397/2022) hatuttavia affermato che nel caso di opposizioneall’esecuzione volta a far dichiarare l’intervenutaprescrizione del credito sottostante alla cartellaesattoriale, la legittimazione a contraddire compete alsolo ente impositore, ovvero all’Inps, quale unico titolaredella situazione sostanziale dedotta in giudizio, laddovedifetta di legittimazione passiva il concessionariomedesimo.Seguendo l’insegnamento delle Sezioni Unite, deve quidirsi che allo stesso concessionario difetta lalegittimazione attiva all’impugnazione per far valere ildiritto sostanziale, ovvero il credito contributivo che siassume non prescritto.
Detta legittimazione spettasoltanto all’Inps, quale ente impositore.Il ricorso deve dunque dirsi inammissibile, facendovalere motivi che sottendono la riaffermazione del dirittodi credito contributivo, non in titolarità delconcessionario, ma del solo Inps.Con il primo motivo di ricorso incidentale, l’Inps deduceomesso esame di fatto decisivo, ovvero il fatto che vi erastata interruzione della prescrizione dal 1999 al 2007,per avere l’Inps effettuato trattenute di pensione a caricodel condebitore solidale, socio dell’odiernoNumero registro generale 19394/2021Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 17768/2026Data pubblicazione 03/06/2026controricorrente, destinate a soddisfare parte del creditooggetto di causa.Con il secondo motivo di ricorso incidentale, l’Inpsdeduce violazione degli artt.2943, 2946 e 1310 c.c., pernon avere la Corte d’appello considerato l’effettointerruttivo derivante dalle trattenute di pensione.I due motivi possono essere esaminati congiuntamentepoiché, sebbene diversamente rubricati, pongono lamedesima censura.Essi sono inammissibili.Nella sostanza, al di là dalla rubrica di violazione di leggedel secondo motivo, la censura s’impernia in ambedue imotivi sull’omesso esame di un fatto decisivo poichéavente effetto interruttivo della prescrizione: cioè a direle trattenute di pensione effettuate dal 1999 al 2007.Tale censura è inammissibile vertendosi in tema di c.d.doppia pronuncia conforme (art.360, co.4 c.p.c.).Conclusivamente entrambi i ricorsi vanno dichiaratiinammissibili.Nel rapporto tra AdER e controricorrente, le spese di litedel presente giudizio sono compensate, attesa lasopravvenienza al presente ricorso di Cass.
S.U.n.7514/2022.L’Inps deve le spese al controricorrente secondosoccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa lespese di lite del presente giudizio di cassazione tra AdERe controricorrente; condanna l’Inps al pagamento delleNumero registro generale 19394/2021Numero sezionale 1931/2026Numero di raccolta generale 17768/2026spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidateData pubblicazione 03/06/2026in euro 8.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi,oltre 15% per spese generali e accessori di legge;ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, attesa l’inammissibilità dei due ricorsi, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma dello stesso art. 13,comma 1 bis, ove dovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 17.4.2026La PresidenteRossana Mancino