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Ordinanza Interlocutoria — n. 17715/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case for public hearing due to lack of INPS contradiction under CPC articles 102 and 345.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17715/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Milan Court of Appeal's decision to declare lower court judgments null. The appellant argued that the appellate court erred by nullifying sentences without integrating the INPS, a necessary co-litigant, into the proceedings. The court found the issue of missing contradiction with the INPS to have nomofilactic value, necessitating a remand for a public hearing rather than a final judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 102, Art. 345 c.p.c.: The failure to integrate a necessary co-litigant into the proceedings constitutes a violation of procedural rules requiring the case to be remitted for a public hearing to ensure proper contradiction.

Parole chiave

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procedural nullity necessary co-litigant contradiction requirement nomofilactic value remittal for hearing social security entity labor dispute retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 102 c.p.c.
Art. 345 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8956/2020
Tutto ciò premesso, la Corte, richiamati i principiespressi in Cass. n. 8956/2020 e in Cass.
Cass. n. 23142/2020
8956/2020 e in Cass. n. 23142/2020,riteneva che la domanda proposta in primo grado dallalavoratrice appellante implicava necessariamente lapartecipazione dell’INPS al processo.5.
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Testo completo

VINCENZO MIRI,MARCO RAPINI, TOMASO DI SEYSSEL;- ricorrente -controARCANGELI DANIELA, rappresentata e difesa dall'avvocato2026 MAURO ROTUNNO;1994 - controricorrente -avverso la sentenza n. 23/2023 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 27/06/2023 R.G.N. 1013/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22/04/2026 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGICASO.RILEVATO che:1. Con sentenza n. 711/2022, non definitivamentepronunciando sul ricorso proposto contro la Eimifri s.r.l. daNumero registro generale 20556/2023Daniela Arcangeli (che aveva dedotto di aver lavorato anche perN umero sezionale 1994/2026Numero di raccolta generale 17715/2026la Eimifri nell’ambito e a sviluppo degli avvicendamenti societaDrait a pubblicazione 03/06/2026che avevano accompagnato la sua relazione lavorativa,dapprima sorta con la Deram e passata presso Eimifri grazie aduna cessione di azienda e, poi, nel gennaio 2018 passata daEimifri a Pervinca DGTV s.r.l. ove il rapporto di lavoro si eraprotratto sino al marzo 2020, prima dell’affermatolicenziamento impartito oralmente nell’aprile 2020 – a iniziativadi quello che era stato prima l’amministratore di fatto di Deram,poi di Eimifri e infine di Pervinca DGTV), il Tribunale di Milano,disattesa ogni altra domanda, aveva accolto quella sulriconoscimento del regime subordinato del rapportocomportante l’inquadramento nel II livello del CCNL Commercioa decorrere dal novembre 2015, quale epoca in cui la Arcangelipoteva dirsi alle dipendenze e impegnata in attività aziendalipresso la Eimifri, che era stata l’unica ditta ad aver fruito eremunerato le sue prestazioni lavorative dopo che l’attrice erastata nei ranghi della Deram formalmente come lavoratriceautonoma, senza che potesse dirsi realizzata un’assunzione delruolo datoriale da parte della Pervinca DGTV per il periodogennaio 2018/marzo 2020, avendo la Eimifri conservato latitolarità di fatto della relazione lavorativa con la Arcangeli.1.1.

In particolare, con tale sentenza non definitiva ilTribunale aveva provveduto come segue: “- DISPONE, come daseparata ordinanza, la separazione della causa riguardante ledifferenze retributive dalle cause definite dal presenteprovvedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.104, co. 2, e 279, co. 2, n. 5, c.p.c.; - ACCERTA e DICHIARAl’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo parzialedi n. 25 ore settimanali tra l’attrice e la parte convenuta adecorrere dal novembre 2015 al marzo 2020, con dirittoall’inquadramento nel II livello del CCNL Commercio; - rNigumeetrto are gistro generale 20556/2023Numero sezionale 1994/2026l’impugnativa di licenziamento”.

Numero di raccolta generale 17715/2026Data pubblicazione 03/06/20261.3. Con ulteriore sentenza n. 2040/2022 il medesimoTribunale così aveva provveduto: “- dichiara cessata la materiadel contendere”.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diMilano provvedeva come segue: “Dichiara nulle le sentenzeimpugnate n. 711/2022 e n. 2040/2022 del Tribunale di MilanoSezione Lavoro per omessa integrazione del contraddittorioanche nei confronti dell’INPS e rimette la causa al Giudice diprimo grado per la conseguente trattazione del giudizio anchenei confronti dell’INPS.

Compensa interamente tra le parti lespese dei due gradi”.3. Per quanto qui interessa, la Corte di merito: a)trascriveva le conclusioni, rispettivamente, rassegnate dallaArcangeli, quale appellante, e dalla Eimifri s.r.l., qualeappellata/appellante incidentale, in entrambi i procedimenti diappello n. 1013/2022 RGL e n. 1309/2022 RGL, poi riuniti (v.pagg. 1-3 dell’impugnata sentenza);

b) trascriveva leconclusioni formulate dalla lavoratrice istante nel ricorsointroduttivo del giudizio di primo grado (v. pagg. 3-4 dellastessa sentenza);

c) dava conto di quanto considerato e decisodal Tribunale nella prima sentenza non definitiva n. 711/2022(v. pagg. 3-6 della sentenza);

d) dava conto, altresì, dei motivid’appello dell’Arcangeli contro tale prima decisione e delleragioni dell’appello incidentale della Eimifri (v. pagg. 6-8 dellasentenza);

e) riferiva, ancora, che all’udienza del 17.1.2023, laCorte stessa aveva invitato le parti a prendere posizione inordine alla questione, sollevata d’ufficio, dell’integrazione delcontraddittorio nei confronti dell’INPS, trattandosi di unlitisconsorzio necessario a fronte delle domande aventi adNumero registro generale 20556/2023oggetto la condanna dell’Azienda al pagamento dei contributNi umero sezionale 1994/2026Numero di raccolta generale 17715/2026previdenziali, come quella formulata dall’appellante principaDleat a pubblicazione 03/06/2026Daniela Arcangeli che, sin dal ricorso introduttivo di primogrado, aveva chiesto la condanna dell’avversaria ad assolveretali obbligazioni verso l’ente di previdenza (v. pag. 9 dellasentenza).4.1.

Tutto ciò premesso, la Corte, richiamati i principiespressi in Cass. n. 8956/2020 e in Cass. n. 23142/2020,riteneva che la domanda proposta in primo grado dallalavoratrice appellante implicava necessariamente lapartecipazione dell’INPS al processo.5. Avverso tale decisione la EIMIFRI s.r.l. ha propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi.6. Resiste l’intimata con controricorso e successivamemoria.CONSIDERATO che:1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ex art. 360,primo comma, n.

3) c.p.c.: “violazione degli artt. 102 e 345c.p.c. per avere la Corte d’appello di Milano dichiarato nulle lesentenze n. 711/2022 (All. C) e 2040/2022 (All. D) del Tribunaledi Milano in funzione di Giudice del Lavoro -GU dott. Caroleo,sull’erroneo presupposto della necessità di integrazione delcontraddittorio nei confronti dell’INPS, non chiamato in causadalla parte attrice in primo grado”.2. Con il secondo motivo denuncia ex art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c.: “Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. peravere la Corte d’appello di Milano compensato integralmente lespese in giudizio tra le parti, nonostante l’asserita causa diNumero registro generale 20556/2023nullità, vale a dire la mancata integrazione del contraddittorioN umero sezionale 1994/2026Numero di raccolta generale 17715/2026nei confronti di un litisconsorte ritenuto necessario, fossDeat a pubblicazione 03/06/2026chiaramente attribuibile alla parte ricorrente in primo grado epoi appellante”.3.

Rileva il Collegio che in ordine alle questioni poste con ilprimo motivo di ricorso questa Sezione, con ordinanzeinterlocutorie n. 33033/2025 e n. 33038/2025, ne ha ritenutola rilevanza nomofilattica ai fini della fissazione di pubblicaudienza. P.Q.MLa Corte rimette la causa sul ruolo per la fissazione dipubblica udienza, attesa la valenza nomofilattica delle questioni.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 22.4.2026.La PresidenteMargherita Maria Leone