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Ordinanza — n. 17700/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding social security debt, ruling opposition inadmissible due to lack of interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17700/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected the appellant's appeal against a lower court ruling that declared an opposition to a tax roll inadmissible. The appellant argued that the law allowing direct challenge of the roll should apply to social security disputes, but the court found no specific prejudice justifying such an action. Consequently, the court held that the opposition lacked standing because none of the statutory conditions for direct challenge were met.

Regesto Legislator

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Art. 12, co. 4-bis d.P.R. n. 602/73; The opposition to a tax roll is inadmissible for lack of interest unless the debtor proves specific statutory prejudice regarding public procurement participation, public debt collection, or loss of administrative benefits.

Parole chiave

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opposition to tax roll lack of interest social security debt direct challenge public procurement standing requirement inadmissible appeal

Disposizioni normative citate

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Art. 12, co. 4-bis d.P.R. n. 602/73
Art. 91 c.p.c.
Art. 100 c.p.c.
Art. 2696 c.c.
Art. 2948 c.c.
Art. 13, co. 1 quater d.P.R. n. 115/02

Giurisprudenza citata

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Testo completo

fesa dall'avvocato ERNESTO RAMPINI;- ricorrente -controADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona delPresidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege2026 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;1936 - controricorrente -nonchè controI.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;- intimato -avverso la sentenza n. 1557/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA,depositata il 19/04/2024 R.G.N. 494/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/04/2026 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.Numero registro generale 9703/2024Numero sezionale 1936/2026Numero di raccolta generale 17700/2026Data pubblicazione 03/06/2026RILEVATO CHECon sentenza n.1557/24, la Corte d’appello di Romariformava la pronuncia di primo grado e dichiaravainammissibile per difetto d’interesse l’opposizioneproposta da GFA Impianti s.r.l. avverso un estratto diruolo, a sostegno della quale si deduceva l’intervenutaprescrizione delle pretese contributive dell’Inps,l’omessa preventiva contestazione bonaria e ladecadenza ex art.25 d.P.R. n.602/73.Avverso la sentenza, GFA Impianti s.r.l. ricorre per tremotivi.Resiste con controricorso il concessionario Agenzia delleEntrate-Riscossione (AdER), mentre è rimasto intimatol’Inps.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, si deduce violazione efalsa applicazione della l. n.215/21, la quale sarebbeinapplicabile al giudizio previdenziale, siccome afferenteal solo giudizio impugnatorio tributario.Il motivo è infondato.Va qui richiamato il costante orientamento di questaCorte secondo cui l’art.12, co.4-bis, d.P.R. n.602/73(introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/21, come convertitodalla l. n. 215/21) è applicabile anche alle controversieprevidenziali (v. tra le tante Cass.10595/2023,Cass.3511/2024, Cass.14284/2024).Numero registro generale 9703/2024Numero sezionale 1936/2026Numero di raccolta generale 17700/2026Data pubblicazione 03/06/2026Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione efalsa applicazione degli artt.100 c.p.c., 2696 e 2948 c.c.,per avere la Corte d’appello negato l’interesseall’opposizione.Il motivo è infondato.L’art.12, co.4-bis, d.P.R. n.602/73 stabilisce chel’estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazioneinsieme alla cartella esattoriale – cui è equiparatol’avviso di addebito (art.30, co.14 d.l. n.78/10, conv. conmod. dalla l. n.122/10) – “nei soli casi in cui il debitoreche agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolopossa derivargli un pregiudizio per la partecipazione auna procedura di appalto, per effetto di quanto previstonell'articolo 80, comma 4, del codice dei contrattipubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, oppure per la riscossione di somme allo stessodovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma1, lettera a), del regolamento di cui al decreto delMinistro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008,n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bisdel presente decreto o infine per la perdita di un beneficionei rapporti con una pubblica amministrazione”.Questa Corte, con sentenza a Sezioni Unite (Cass., S.U.,n.26283/2022), ha affermato che:

a) la norma si applicaanche ai debiti previdenziali (sul punto v. poiCass.7348/2023);

b) al di fuori delle tre ipotesimenzionate dalla norma, l’opposizione all’estratto diruolo è inammissibile per difetto di interesse; c)trattandosi di condizione dell’azione, la verifica dellasussistenza dell’interesse va compiuta al tempo dellasentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tenerNumero registro generale 9703/2024Numero sezionale 1936/2026Numero di raccolta generale 17700/2026Data pubblicazione 03/06/2026conto della sopravvenienza rappresentata dal citatoart.12, co.4 bis.La Corte Costituzionale, con la sentenza n.190/2023 hariconosciuto la legittimità costituzionale della norma,avendo il legislatore discrezionalità nell’individuare i casidi tutela giurisdizionale “anticipata” ritenuti meritevoli,pur auspicando un intervento del legislatore stesso voltoa rimediare alla grave vulnerabilità e inefficienza cheancora affligge il sistema italiano della riscossione, ancheriguardo al profilo delle notificazioni.Successivamente è intervenuto il legislatore con il d.lgs.n.110/2024, che ha ampliato i casi di cui all’art.12, co.4-bis, ma senza che parte ricorrente vi rientri comunque,deducendo il solo rifiuto di una richiesta di sgravio.Ne deriva che, dovendosi fare applicazione al caso dispecie dell’art.12, co.4-bis d.P.R. n.602/1973, e nonessendo allegata alcuna delle ipotesi ivi previste diimpugnazione diretta dell’estratto di ruolo, sussistecarenza d’interesse all’opposizione originaria avversol’estratto di ruolo (v.

Cass.10595/2023,Cass.3511/2024, Cass.14284/2024). Correttamente laCorte d’appello ha perciò dichiarato inammissibilel’originaria opposizione.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art.91 c.p.c., e si chiede la rifusionedelle spese di lite a seguito dell’accoglimento dei primidue motivi.Il rigetto dei primi due motivi determina l’assorbimentodel terzo.Le spese d lite seguono la soccombenza verso AdER,mentre nulla si deve statuire nei confronti dell’Inps,rimasto intimato.Numero registro generale 9703/2024Numero sezionale 1936/2026Numero di raccolta generale 17700/2026Data pubblicazione 03/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alpagamento delle spese di lite del presente giudizio dicassazione, liquidate ad AdER in euro 5.000,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto che,processuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater,d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo allaricorrente di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, previstoper il ricorso.Roma, deciso all’adunanza camerale del 17.4.2026La PresidenteRossana Mancino