Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request ruling within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, Stefano Luciano, did not act to preserve the right to a decision, while the respondent, the Province of Vibo Valentia, argued for the application of the statutory time limit. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a ruling within forty days after the proposal's communication constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
vv. Stefano Luciano,con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia-ricorrente –controProvincia di Vibo Valentia, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria RosaPisani, con domicilio digitale pec come da Registri da Giustizia-controricorrente-avverso la sentenza n. 673/2025 della Corte d’appello di CatanzaroVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 5213/2026Numero sezionale 558/2026Numero di raccolta generale 17612/2026Data pubblicazione 03/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 01/06/2026Il Consigliere DelegatoGuglielmo Cinque