Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 17607/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to appellant's late withdrawal before the court's decision on the proposal for early termination.

Numero d'incarto Decreto — n. 17607/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant formally withdrew the lawsuit after the court had already issued a proposal for early termination. Although the withdrawal occurred outside the standard forty-day window, the court ruled that the act met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment was dismissed, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs totaling €2,200.00.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2; Art. 390, 391 c.p.c.: A party may expressly withdraw an appeal at any time, even after a proposal for early termination is issued, thereby immediately extinguishing the proceedings and triggering cost liability for the withdrawing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal early termination proposal extinction of proceedings Code of Civil Procedure legal costs allocation somatic withdrawal Cassation appeal anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
694/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Messinail 10/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
380-bis, secondo comma, c.p.c.;Numero registro generale 7475/2025Numero sezionale 554/2026Numero di raccolta generale 17607/2026Data pubblicazione 03/06/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l.
d.l. n. 68 del 2016
391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n.
legge n. 197 del 2016
68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;ritenuto che, a norma dell’art.
art. 380-bis c.p
694/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Messinail 10/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o Giuliana Arcigliunitamente all’avvocato Teresa Notaro;-ricorrente-controMinistero Della Salute in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 694/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Messinail 10/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che prima del decorso del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta per la richiesta di decisione delricorso la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;ritenuto che nulla impedisce alla parte ricorrente di rinunciareespressamente al ricorso, in pendenza di proposta di definizione anticipatadel giudizio, realizzando immediatamente l’effetto che si realizzerebbe anorma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.;Numero registro generale 7475/2025Numero sezionale 554/2026Numero di raccolta generale 17607/2026Data pubblicazione 03/06/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza, per le ragioni giàillustrate nella proposta di definizione anticipata;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi professionali oltrespese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 3 giugno 2026.Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta