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Decreto — n. 17600/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal before the court's decision on the proposal for early termination.

Numero d'incarto Decreto — n. 17600/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation court declared the appeal extinct following the plaintiff's explicit withdrawal before the court's decision on the proposal for early termination. The plaintiff had previously requested a decision under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure but subsequently renounced the recourse, an act the court found compliant with Articles 390 and 391. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the plaintiff to bear the litigation costs based on the principle of losing party.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2; Art. 390, Art. 391 c.p.c.: A party may expressly renounce a cassation appeal pending the court's decision on a proposal for early termination, thereby immediately extinguishing the proceedings and subjecting the renouncing party to the payment of litigation costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal early termination proposal extinction of proceedings litigation costs principle of losing party cassation procedure civil procedure code anticipi delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
897/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Bari il19/06/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
380-bis, secondo comma, c.p.c.;Numero registro generale 23653/2023Numero sezionale 551/2026Numero di raccolta generale 17600/2026Data pubblicazione 03/06/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l.
d.l. n. 68 del 2016
391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n.
legge n. 197 del 2016
68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;ritenuto che, a norma dell’art.
art. 380-bis c.p
897/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Bari il19/06/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
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Testo completo

all'avvocato SabinoCarpagnano unitamente all’avvocato Arcangela Piazzolla;-ricorrente-controAsl Ba in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Placidi Studio unitamente all’avvocato Anna Faretra;controricorrente-avverso la sentenza n. 897/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Bari il19/06/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che prima del decorso del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta per la richiesta di decisione delricorso la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;ritenuto che nulla impedisce alla parte ricorrente di rinunciareespressamente al ricorso, in pendenza di proposta di definizione anticipatadel giudizio, realizzando immediatamente l’effetto che si realizzerebbe anorma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.;Numero registro generale 23653/2023Numero sezionale 551/2026Numero di raccolta generale 17600/2026Data pubblicazione 03/06/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza, per le ragioni giàillustrate nella proposta di definizione anticipata;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.200,00 percompensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario dellespese generali al 15%.Così deciso in Roma, il 3 giugno 2026.Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta