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Decreto — n. 17596/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17596/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17596/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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cato SabinoCarpagnano unitamente all’avvocato Arcangela Piazzolla;-ricorrente-controAsl Bt in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimata-avverso la sentenza n. 332/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Bari il21/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che prima del decorso del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta per la richiesta di decisione delricorso la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;ritenuto che nulla impedisce alla parte ricorrente di rinunciareespressamente al ricorso, in pendenza di proposta di definizione anticipatadel giudizio, realizzando immediatamente l’effetto che si realizzerebbe anorma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.;Numero registro generale 17792/2025Numero sezionale 547/2026Numero di raccolta generale 17596/2026Data pubblicazione 03/06/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante la mancata costituzione dellaparte intimata;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p; Decreto — n. 17596/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 332/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Bari il21/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che prima del decorso del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta per la richiesta di decisione delricorso la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;ritenuto che nulla impedisce alla parte ricorrente di rinunciareespressamente al ricorso, in pendenza di proposta di definizione anticipatadel giudizio, realizzando immediatamente l’effetto che si realizzerebbe anorma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.;Numero registro generale 17792/2025Numero sezionale 547/2026Numero di raccolta generale 17596/2026Data pubblicazione 03/06/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante la mancata costituzione dellaparte intimata;

Parole chiave

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abbandono definitivo del procedimento ritiro dell'istanza giudiziaria rinuncia al dibattimento orale rinuncia d'eredità procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia tacita revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
332/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Bari il21/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
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Testo completo

cato SabinoCarpagnano unitamente all’avvocato Arcangela Piazzolla;-ricorrente-controAsl Bt in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimata-avverso la sentenza n. 332/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Bari il21/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che prima del decorso del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta per la richiesta di decisione delricorso la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;ritenuto che nulla impedisce alla parte ricorrente di rinunciareespressamente al ricorso, in pendenza di proposta di definizione anticipatadel giudizio, realizzando immediatamente l’effetto che si realizzerebbe anorma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.;Numero registro generale 17792/2025Numero sezionale 547/2026Numero di raccolta generale 17596/2026Data pubblicazione 03/06/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante la mancata costituzione dellaparte intimata;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 3 giugno 2026.Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta