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Decreto — n. 17592/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days. Judgment declared extinguished and appellant condemned to pay costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 17592/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the proposed settlement within the statutory 40-day period. The appellant argued for a review of the lower court's decree, while the opposing party requested the dismissal of the appeal. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the right to appeal under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the condemnation of the appellant to pay costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal proposed settlement extinction of proceedings statutory time limit condemnation to costs

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Numero registro generale 14334/2025Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 17592/2026Ritenuto che, a norma dell’art.

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Testo completo

mo condomicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia-controricorrente-avverso il decreto n. 7631/2025 del 27/5/2025 emesso dalTribunale Civitavecchia.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Numero registro generale 14334/2025Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 17592/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveData pubblicazione 03/06/2026provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 1.210,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 2 giugno 2026dott.ssa Elena Boghetich