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Decreto — n. 17588/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 17588/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant argued for the appeal's continuation, but the court found no evidence of a timely request under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment was declared withdrawn, the proceedings terminated, and the appellant ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal of judgment definition.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal statutory time limit procedural extinction judgment definition proposal costs allocation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Numero registro generale 13995/2025Numero sezionale 545/2026Numero di raccolta generale 17588/2026Ritenuto che, a norma dell’art.

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Testo completo

corrente-avverso il decreto n. 7637/2025 del 27/5/2025 emesso dal TribunaleCivitavecchia.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Numero registro generale 13995/2025Numero sezionale 545/2026Numero di raccolta generale 17588/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveData pubblicazione 03/06/2026provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 1.210,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 2 giugno 2026dott.ssa Elena Boghetich