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Decreto — n. 17580/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 17580/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment. The appellant argued for a review of the lower court's decree, while the court noted the statutory silence on a request for decision. Consequently, the court applied the rule that such silence constitutes a waiver, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal of judgment constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction failure to request decision forty day period waiver by silence procedural dismissal legal costs allocation art 380-bis cpc

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Numero registro generale 14337/2025Numero sezionale 539/2026Numero di raccolta generale 17580/2026Ritenuto che, a norma dell’art.

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Testo completo

iGiacomo con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia-controricorrente-avverso il decreto n. 7633/2025 del 27/5/2025 emesso dalTribunale Civitavecchia.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Numero registro generale 14337/2025Numero sezionale 539/2026Numero di raccolta generale 17580/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveData pubblicazione 03/06/2026provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 1.210,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 2 giugno 2026dott.ssa Elena Boghetich