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Decreto — n. 17556/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 17556/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Bruno Pettinari, challenged a lower court decision against Asp Civica Assistenza Tolentino but did not file a timely objection to the proposed settlement. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear all litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the defaulting party.

Parole chiave

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cassation appeal waiver of rights statutory deadline extinction of proceedings litigation costs procedural default Italian Civil Code indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
297/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Ancona il26/09/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art.
art. 380bis c.p
297/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Ancona il26/09/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.
art. 391 c.p
380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

cato Bruno Pettinari;-ricorrente-controAsp Civica Assistenza Tolentino in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Lidio Palumbo;-controricorrente-avverso la sentenza n. 297/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Ancona il26/09/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio diNumero registro generale 561/2026Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 17556/2026Data pubblicazione 03/06/2026legittimità, che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 800,00 percompensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario dellespese generali al 15%.Così deciso in Roma, il 2 giugno 2026.Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta