Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Capradossi Donatella, challenged a lower court ruling against Asp Civica Assistenza Tolentino but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the recalcitrant party.
Parole chiave
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!Numero registro generale 560/2026Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 17555/2026Data pubblicazione 03/06/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 560/2026 R.G. proposto da:Capradossi Donatella, rappresentata e difesa dall’avvocato BrunoPettinari;-ricorrente-controAsp Civica Assistenza Tolentino in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Lidio Palumbo;-controricorrente-avverso la sentenza n. 296/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Ancona il26/09/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 800,00 perNumero registro generale 560/2026Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 17555/2026Data pubblicazione 03/06/2026compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario dellespese generali al 15%.Così deciso in Roma, il 2 giugno 2026.Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta