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Decreto — n. 17548/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 17548/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinct due to the applicant's failure to respond within the statutory 40-day period. Prosperi Federica, representing a civil assistance entity, filed an appeal against a lower court judgment without requesting a ruling on the proposal for case termination. The court ruled that silence after the deadline constitutes a waiver of the right to appeal, resulting in the dismissal of the case and an order for the applicant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the defaulting party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory response deadline waiver by silence procedural default costs allocation importi compensativi monetari spese di esecuzione calcolo e tasso di rimborso

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
299/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Ancona il26/09/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art.
art. 380bis c.p
299/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Ancona il26/09/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.
art. 391 c.p
380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

!Numero registro generale 542/2026Numero sezionale 520/2026Numero di raccolta generale 17548/2026Data pubblicazione 03/06/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 542/2026 R.G. proposto da:Prosperi Federica, rappresentata e difesa dall’avvocato Bruno Pettinari;-ricorrente-controAsp Civica Assistenza Tolentino in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Lidio Palumbo;-controricorrente-avverso la sentenza n. 299/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Ancona il26/09/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 800,00 perNumero registro generale 542/2026Numero sezionale 520/2026Numero di raccolta generale 17548/2026Data pubblicazione 03/06/2026compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario dellespese generali al 15%.Così deciso in Roma, il 2 giugno 2026.Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta