Italian Supreme Court declares appeal extinct due to client's withdrawal under accelerated procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal extinct following the appellant's withdrawal from the case. The appellant, representing a cooperative, had previously filed an opposition against INPS regarding improper access to tax incentives, but later withdrew their appeal to align with the 'rottamazione quater' accelerated procedure. The court ruled that the INPS's opposition to this withdrawal was irrelevant and that no further proceedings were necessary, resulting in the dismissal of the case and an order for cost compensation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 13, co. 1 quater d.P.R. n. 115/02: When a party withdraws an appeal to comply with accelerated procedure rules, the judgment declaring the appeal extinct is final, and the specific provisions regarding cost compensation for such withdrawals do not apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO VALLEBONA;- ricorrente -controI.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in2026 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,1935 rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIOMARITATO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, CARLAD'ALOISIO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 4433/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA,depositata il 29/12/2021 R.G.N. 600/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/04/2026 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI.Numero registro generale 7711/2022Numero sezionale 1935/2026Numero di raccolta generale 17472/2026Data pubblicazione 02/06/2026Con sentenza n.4433/21, la Corte d’appello di Romaconfermava la pronuncia di primo grado che avevarespinto l’opposizione proposta da Biolatina CooperativaAgricola avverso un verbale di accertamento emessodall’Inps per indebita fruizione di agevolazionicontributive.La Cooperativa ricorre per due motivi.L’Inps resiste con controricorso.La ricorrente ha poi depositato rinuncia al ricorso, cuil’Inps si è opposto.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHEAttesa la rinuncia depositata per adesione alla c.d.rottamazione quater, il giudizio va dichiarato estinto.L’opposizione dell’Inps è irrilevante ai fini dell’estinzione,non presupponendo questa l’accettazione della rinuncia.Ai fini delle spese di lite del presente giudizio dicassazione, è opportuno disporre la compensazioneprocedura di definizione agevolata, i cui scopi megliosono valorizzati con una pronuncia sulle spese che nondisincentivi il ricorso alla procedura stessa (v.Cass.28311/2018).Trattandosi di pronuncia di estinzione, non va applicatol’art.13, co.1 quater d.P.R. n.115/02.
P.Q.MNumero registro generale 7711/2022Numero sezionale 1935/2026Numero di raccolta generale 17472/2026Data pubblicazione 02/06/2026La Corte dichiara estinto il giudizio.Compensa le spese del presente giudizio di cassazione.Roma, deciso all’adunanza camerale del 17.4.2026La PresidenteRossana Mancino