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Sentenza — n. 17424/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows ACISMOM's appeal, remanding case to verify if ACN norms apply to ACISMOM's relationship with diabetic centers.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17424/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed ACISMOM's appeal against the Second Instance Court's decision, which had upheld the lower court's partial acceptance of Alessia Ventricini's claim. The appellant argued that the appellate court erred by applying collective agreements without explicit formal adoption, while the respondent maintained the obligation existed due to the centers' connection with the National Health Service. The court ruled that merely having a convention with the SSN is insufficient; the specific collective agreement regulating the professional relationship must explicitly incorporate the relevant national norms to trigger the contribution obligation.

Regesto Legislator

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Art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833; Accordo Collettivo Nazionale Unico: The obligation to pay contributions to the special pension fund for ambulatory specialists requires that the collective agreement regulating the professional relationship with health institutions explicitly incorporates the norms of the National Unique Collective Agreement.

Parole chiave

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social security contributions ambulatory specialists collective agreement incorporation National Health Service contribution obligation remand to appellate court professional relationship verification contribuzione alle spese di cura

Disposizioni normative citate

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Art. 4 comma 13 del d.lgs. n. 502/92
legge n. 157/03
502/92 e della successiva legge n. 157/03, in relazione all’art.360 primo comma n.
art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
502/92 e della legge n.157/03, in relazione all’art. 360 primo comma n.
art. 48 della legge n. 833/78
39 Cost.Con il quarto motivo di ricorso, l’ente ricorrente deduce il viziodi violazione di legge, in particolare dell’art. 48 della legge n.833/78 e dei regolamenti Enpam del 1976 e del 1983, inrelazione all’art.
art. 37 dell'A.C.N.
art. 39 Cost
art. 24 Cost
833/78, estendendo così inopinatamente l’ambitooggettivo di applicazione del citato accordo.Con il quinto motivo di ricorso, l’ente ricorrente deduce il viziodi violazione di legge, in particolare dell’art. 24 Cost.
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Testo completo

e pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato GIOVANNI COSTANTINO;2026 - ricorrente -942 controVENTRICINI ALESSIA, rappresentata e difesa dall'avvocatoCHIARA SPERA;- controricorrente -nonchè controENPAM - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZADEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI;- intimata -Numero registro generale 17530/2025avverso la sentenza n. 576/2025 della CORTE D'APPELLO diN umero sezionale 942/2026Numero di raccolta generale 17424/2026ROMA, depositata il 24/02/2025 R.G.N. 1944/2023;Data pubblicazione 02/06/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del24/02/2026 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.PAOLA FILIPPI che ha concluso per l'accoglimento;udito l'avvocato ALESSANDRO DEBOLE per delega verbaleavvocato GIOVANNI COSTANTINO;udito l'avvocato CHIARA SPERA.R.G. 17530/25SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza del giorno 24.2.2025 n. 576, la Corte d’appello diRoma respingeva il gravame proposto da ACISMOM –Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine diMalta - avverso la sentenza del Tribunale di Roma che avevaaccolto la domanda di Ventricini Alessia volta a chiederel’accertamento dell’obbligo di ACISMOM di versare i contributiprevidenziali a suo favore presso il fondo speciale dell’ENPAMdei medici ambulatoriali ovvero la condanna di ACISMOM alrisarcimento del danno.Il tribunale accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente allarichiesta di versamento dei contributi previdenziali pressol’Enpam, limitatamente alle pretese creditorie non prescritte edi condanna generica al risarcimento del danno (rinviando aseparato giudizio la quantificazione del danno da liquidarsi inconseguenza dell’omissione contributiva), in relazione allepretese prescritte, con rigetto delle altre domande.La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado.Avverso la sentenza della Corte d’appello, ACISMOM ricorre incassazione, sulla base di quattro motivi, mentre VentriciniAlessia ha resistito con controricorso.Numero registro generale 17530/2025Numero sezionale 942/2026Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Numero di raccolta generale 17424/2026Data pubblicazione 02/06/2026Il PG ha rassegnato conclusioni scritte nel sensodell’accoglimento del ricorso.Il collegio riserva sentenza, nel termine di novanta giornidall’adozione della decisione in camera di consiglio.MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, l’ente ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare dell’art. 4 comma 13 del d.lgs.n. 502/92 e della successiva legge n. 157/03, in relazione all’art.360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corted’appello aveva ritenuto applicabile all’Acismom non solo l’art.48 della legge n. 833/78, ma anche tutti i Regolamenti emanatidall’Enpam e gli Accordi Collettivi Nazionali applicati ai medicispecialisti ambulatoriali del SSN, pur in assenza di un esplicitoe formale atto di recepimento da parte dell’odierna ricorrenteper cassazione.Con il secondo motivo di ricorso, l’ente ricorrente deduce il viziodi violazione di legge, in particolare del DPCM 16.10.1987,dell’art. 4 comma 13 del d.lgs. n. 502/92 e della legge n.157/03, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perchéla Corte d’appello, applicando erroneamente le norme di cui inrubrica, ha equiparato l’attività medica resa nelle struttureAcismom, con quella resa dal personale sanitario operante nelSSN, a qualsiasi titolo.Con il terzo motivo di ricorso, l’ente ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare dell’art.48 della legge n.833/78 e dell’art. 39 Cost. del DPR n. 316/90, degli ACN del1994, del 2005 e del 2015, in relazione all’art. 360 primocomma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appelloaveva condannato l’Acismom al pagamento dei contributi alNumero registro generale 17530/2025Numero sezionale 942/2026per la parte previdenziale, le previsioni degli ACN Npuemerr o dgi lrai ccolta generale 17424/2026Data pubblicazione 02/06/2026specialisti ambulatoriali del SSN, sottoscritti dalla SISAC(struttura interregionale Sanitari Convenzionati) e dai sindacatidei medici convenzionati, pur in assenza di qualsivogliamandato dell’Acismom nei confronti della componente datorialefirmataria di tali accordi, in violazione del principio di libertàsindacale di cui all’art. 39 Cost.Con il quarto motivo di ricorso, l’ente ricorrente deduce il viziodi violazione di legge, in particolare dell’art. 48 della legge n.833/78 e dei regolamenti Enpam del 1976 e del 1983, inrelazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché inviolazione delle norme di cui in rubrica, la Corte d’appello avevaritenuto che l’obbligo contributivo in favore del Fondo specialeper gli specialisti ambulatoriali, riguardasse tutti i liberiprofessionisti a qualsiasi titolo operanti negli ambulatori del SSNe non solo i medici convenzionati di cui al citato art. 48 dellalegge n. 833/78, estendendo così inopinatamente l’ambitooggettivo di applicazione del citato accordo.Con il quinto motivo di ricorso, l’ente ricorrente deduce il viziodi violazione di legge, in particolare dell’art. 24 Cost. e dell’art.101 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.,perché la Corte d’appello aveva ricondotto il rapporto di lavorodella dottoressa Ventricini ai rapporti convenzionali di cui all’art.48 della legge n. 833/78, sebbene tale questione non fosse maistata sollevata dalle parti nel corso del giudizio, conconseguente violazione del diritto di difesa di Acismom.Con il sesto motivo di ricorso, l’ente ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare dell’art. 48 della legge n.833/78 e degli ACN, perché erroneamente la Corte d’appelloaveva erroneamente ricondotto il rapporto di lavoro delladottoressa Ventricini ai rapporti convenzionali, di cui all’art. 48Numero registro generale 17530/2025della legge n. 833/78, in violazione dello stesso articolo 48 eN umero sezionale 942/2026Numero di raccolta generale 17424/2026delle previsioni degli ACN, che disciplinano tali rapporti.Data pubblicazione 02/06/2026Il primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo diricorso, da esaminare congiuntamente a cagione deicollegamenti che presentano per la complessiva soluzione dellacontroversia, devono essere accolti in base alle considerazionidi seguito esposte.L’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordinedi Malta - A.C.I.S.M.O.M., ente di diritto pubblico internazionale,svolge nei Centri Antidiabetici da essa gestiti - equiparati aisensi del D.P.C.M. 16 ottobre 1987 anche a fini previdenziali aglienti pubblici ospedalieri italiani – attività in convenzione con ilServizio Sanitario Nazionale o comunque equiparata ad istitutiche operano in tale ambito ed è perciò riconducibile agli Istitutidel Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati che sonotenuti al versamento dei contributi all’ENPAM.svolta nel quadro dell'assistenza sanitaria dalle istituzioni delloSMOM - realizzato con il D.P.C.M. 16 ottobre 1987 attraversoun sistema di convenzioni - pone tali istituti su un identico pianorispetto alle strutture sanitarie pubbliche italiane.

Essi nonappartengono né all'amministrazione pubblica né alla sanitàprivata ma sono piuttosto equiparati ai soggetti del sistemapubblico. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 502 del1992, questo assetto normativo si è sviluppato con la previsionedella regolamentazione, mediante accordi internazionali,dell'attività svolta dalle anzidette strutture sanitarie secondo unsistema di integrazione con l'attività del servizio sanitariopubblico italiano (cfr. la ricostruzione in Cass. sez. un. n. 11513del 2012).Numero registro generale 17530/2025Per effetto dell'Accordo del 21 dicembre 2000, ratificato conN umero sezionale 942/2026Numero di raccolta generale 17424/2026la legge n. 157 del 2003 l'ACISMOM, in quanto gestore diData pubblicazione 02/06/2026strutture ospedaliere, o più in generale sanitarie, è soggettoall'ordinamento sanitario statuale e regionale, secondo unsistema - organicamente delineato nel d.lgs. n. 502 del 1992ispirato al decentramento e al trasferimento alle regioni dellemaggiori attribuzioni operative - tendente alla realizzazionedella tutela della salute mediante il coinvolgimento degli entipubblici interessati (strutture e ospedali regionali, aziendesanitarie, enti di ricerca ed enti ecclesiastici gestori di assistenzasanitaria).

Il processo di decentramento ("regionalizzazione" eaziendalizzazione" della tutela sanitaria) ha richiesto nuoviaccordi dello Stato con gli enti extraterritoriali coinvolti, e traquesti anche l'ACISMOM. All’art. 4 del d.lgs. n. 502 del1992, citato nel preambolo dell'Accordo del 2000, èespressamente riaffermata la preminenza del criterio generaledell'integrazione con il servizio pubblico (art. 2, comma 1)consolidando il potere di vigilanza e di sorveglianza degliorganismi pubblici, rimodellato alla stregua del decentramentodella programmazione e dei livelli di operatività (Cass. s.u. ult.cit.).Nella loro attività i CAD si avvalgono di personale in regime disubordinazione - per il quale sono tenuti ad applicare il c.c.n.l.del comparto Sanità stante la detta equiparazione alle strutturesanitarie di diritto pubblico (cfr.

Cass. 26/10/2015 n. 21734)– eanche di liberi professionisti neppure legati da un rapportoconvenzionale.È incontroverso che in favore dei collaboratori che, come ladott.ssa Ventricini, hanno lavorato negli anni senza vincolo diesclusività e sono stati pagati a fronte della presentazione difattura, l’Associazione ha versato i contributi dovuti al Fondo diNumero registro generale 17530/2025Numero sezionale 942/2026Previdenza Generale dell’ENPAM per i medici Numliebroe dri ora ccolta generale 17424/2026Data pubblicazione 02/06/2026professionisti.Occorre stabilire se invece era tenuto al versamento deicontributi al Fondo di Previdenza a favore degli specialistiambulatoriali.Il sistema previdenziale dell'ENPAM prevede:

a) un fondo diprevidenza generale, al quale sono iscritti tutti i mediciodontoiatri come conseguenza necessaria e automatica dellaloro iscrizione all'albo professionale, e b) tre Fondi speciali, cuisono iscritti i medici e gli odontoiatri che operano in rapporto diconvenzione e/o accreditamento con gli istituti del serviziosanitario nazionale: essi sono b1) il Fondo speciale dei medici dimedicina generale; b2) il Fondo degli specialisti ambulatoriali;b3) il Fondo degli specialisti esterni. Anche l'iscrizione ai FondiSpeciali ENPAM è automatica e consegue alla stipula delleconvenzioni.

Il Regolamento dell’ENPAM, vigente rationetemporis e applicabile al caso concreto, prevede che al Fondospeciale per gli specialisti ambulatoriali siano iscritti i medici egli odontoiatri aventi rapporto professionale con gli Istituti delServizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operantinegli ambulatori da questi gestiti ed anche quelli aventi rapportoprofessionale con altri Istituti sempreché gli accordi per laregolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano lenorme dell’Accordo Collettivo Nazionale Unico di cui all’art. 48della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (cfr. art. 1 comma 2 e iviil rinvio al successivo comma 3 della stessa norma delRegolamento Enpam in atti).Il terzo comma dell’art. 1 del Regolamento precisa che “ladeterminazione della misura dei contributi previdenziali e dellemodalità del loro versamento è rimessa alle norme dell’AccordoNumero registro generale 17530/2025Collettivo Nazionale Unico di cui all’art. 48 della legge 23N umero sezionale 942/2026Numero di raccolta generale 17424/2026dicembre 1978 n. 833”.Data pubblicazione 02/06/2026Occorre riempire di significato l’espressione generica contenutanei commi 1 e 2 dell’art. 1 del Regolamento “rapportoprofessionale” (ripetuta anche in successive disposizioni: cfr. adesempio il successivo art. 2 comma 1 lett. a)) per chiarire seessa debba intendersi limitata restrittivamente al personale inregime di convenzione ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833 del1978 ovvero se debba estendersi a tutti i rapporti intrattenutianche libero professionali.Ritiene il Collegio che dell’espressione “rapporto professionale”debba essere necessariamente data una lettura più rigorosa chelimita l’obbligo di iscrizione al Fondo speciale ed il conseguenteobbligo di versamento dei contributi a quei rapporti che sonoriconducibili a quelli convenzionali disciplinati dall’art. 48 dellalegge n. 833 del 1978.Come più sopra ricordato le strutture gestite dall’ACISMOMdevono considerarsi equiparate alle strutture sanitarie pubblichee rientrano perciò tra gli “altri istituti” i cui medici e odontoiatrisono iscritti al Fondo speciale “sempreché gli accordi per laregolamentazione del loro rapporto professionale recepiscanole norme dell’Accordo Collettivo Nazionale” di cui all’art. 48 dellalegge n. 833 del 1978 (cfr.

Art. 1 commi 2 e 3 del Regolamentodel Fondo di previdenza a favore degli specialisti ambulatoriali.Si tratta di strutture che, come detto, sono poste su un identicopiano rispetto alle strutture sanitarie pubbliche italiane, nonappartenendo all'amministrazione pubblica, né alla sanitàprivata, e sono equiparate ai soggetti del sistema pubblico.In sostanza per i collaboratori di ambulatori gestiti da “altriistituti” è possibile l’iscrizione al Fondo – previa delibera delComitato Direttivo dell’ENPAM su conforme parere del ComitatoNumero registro generale 17530/2025Numero sezionale 942/2026Consultivo -a condizione che il rapporto con il medNiucmoe ros dii ara ccolta generale 17424/2026Data pubblicazione 02/06/2026regolamentato dall’Accordo che a norma del primo commadell’art. 48 citato disciplina in maniera uniforme il trattamentoeconomico e normativo del personale che opera in regime diconvenzionamento.

L’art. 2 dell’A.C.N. del 1983disciplina leincompatibilità al conferimento di incarichi in convenzione e traqueste individua l’esercizio della professione medica conrapporto di lavoro autonomo seppur retribuito forfetariamente (Art. 2 comma 1 lett. d)) e alla lett.

e) nei riguardi di chi aqualsiasi titolo operi in case di cura convenzionate o accreditatecon il S.S.N., salve le deroghe possibili per garantire il servizioe la continuità terapeutica.Coerentemente anche la misura dei contributi e le modalità delloro versamento è demandata poi alla disciplina dettata daimedesimi Accordi (ai sensi dell’art. 37 dell’A.C.N. è stabilita lamisura dei contributi – 13 per cento a carico dell’Azienda e 9%a carico del singolo specialista - e le voci retributive su cui vannocalcolati).Al fine della individuazione dell’obbligo poi non è sufficiente lacircostanza che i Centri Antidiabetici gestiti dall’ACISMOM sianoessi legati da un regime di convenzionamento con il ServizioSanitario Nazionale.Tale circostanza costituisce senz’altro un presupposto checonsente di equiparare e ricomprendere tra gli altri istitutipotenzialmente destinatari degli obblighi di iscrizione econtributivi che tuttavia restano ancorati al necessarioaccertamento dell’ulteriore presupposto dell’esistenza dirapporti in regime di convenzione con i medici.In definitiva è la natura del rapporto intercorso con il CAD adeterminare l’insorgenza dell’obbligo di versamento deicontributi.Numero registro generale 17530/2025Numero sezionale 942/2026Tale accertamento è mancato.

La sentenza impugnaNtaum esroi di èra ccolta generale 17424/2026Data pubblicazione 02/06/2026mossa infatti nella prospettiva di una generale estensionedell’obbligo di iscrizione a prescindere dalle modalità con cui inconcreto il rapporto si era svolto senza alcuna verifica del suoconcreto atteggiarsi e dell’applicazione degli A.C.N. vigenti neltempo.Sotto tale profilo è perciò necessario che la sentenza cassata siarinviata alla Corte di appello perché proceda ad un nuovo esamedella controversia applicando il seguente principio di diritto:“Ai fini della sussistenza dell’obbligo di versamento deicontributi al Fondo speciale di previdenza a favore deglispecialisti ambulatoriali in favore dei medici e degli odontoiatriche abbiano un rapporto professionale con Istituti che, come iCentri Antidiabetici dell’Acismom, offrano servizi sanitari inconvenzione con il Servizio Sanitario Nazionale è necessario chegli accordi per la regolamentazione del rapporto professionalerecepiscano le norme dell’Accordo Collettivo Nazionale Unico dicui all’art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 ovvero chese ne accerti in concreto l’applicazione”.In conclusione per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essereaccolto e la sentenza deve essere rinviata alla Corte di appellodi Roma che, in diversa composizione, procederà ad un nuovoesame della controversia alla luce dei principi sopra esposti.

AllaCorte del rinvio è demandata anche la regolazione delle spesedel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello diRoma, in diversa composizione, anche per le spese del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma il 24 febbraio 2026.Numero registro generale 17530/2025Numero sezionale 942/2026Il Consigliere estensore Il PreNsuidmeeron dti era ccolta generale 17424/2026Data pubblicazione 02/06/2026Luca Solaini Lucia Esposito