Cassation court dismisses appeal on generic disapproval of tax documents lacking specific grounds for each item.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the main appeal and incidental appeals filed by Carmine Carlo against tax assessments. The lower appellate court had dismissed the claims based on prescription and found the documents properly notified, noting that Carlo's disapproval of the entire file was too general. The supreme court upheld this decision, ruling that a blanket disapproval without specific objections to individual documents fails to meet the legal requirement for specificity, thereby precluding the authorities from verifying the documents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1, lett. a) d.P.R. n. 115/2002; A blanket disapproval of tax documents without specific objections to individual items is legally insufficient and precludes the authorities from verifying the documents.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
rappresentata e difesadall'avvocato DANIELA DAL BO;- ricorrente principale -contro2026 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,2311 in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DEROSE, LELIO MARITATO;- resistente con mandato -nonché controNumero registro generale 29443/2020ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in personaN umero sezionale 2311/2026Numero di raccolta generale 17346/2026del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legisData pubblicazione 01/06/2026dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente – ricorrente incidentale n. 1 -nonché controCARLO CARMINE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIOTEDESCO;- controricorrente – ricorrente incidentale n. 2 -nonché controI.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;- controricorrente al ricorso incidentale n. 2 -nonché controCASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DOTTORICOMMERCIALISTI;- ricorrente principale – controricorrente ai ricorsiincidentali -avverso la sentenza n. 219/2020 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 11/05/2020 R.G.N. 758/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/05/2026 dal Consigliere Dott.
GIOVANNI MIMMO.1.- Il Tribunale di Milano ha dichiarato l’inammissibilità delricorso promosso da Carmine Carlo avverso l’estratto di ruolorilasciato dall’Agenzia delle entrate riscossione in data 16 aprile2018 riguardante debiti contributivi nei confronti dell’INPS e dellaCassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei DottoriCommercialisti per complessivi euro 63.718,00, relativi a quattrocartelle di pagamento, di cui Carmine Carlo aveva lamentato lamancata notifica e la prescrizione dei crediti ivi riportati.2.- La Corte di appello di Milano, sul gravame proposto daCarmine Carlo, in riforma della sentenza del Tribunale, haNumero registro generale 29443/2020Numero sezionale 2311/2026dichiarato non dovute, per intervenuta prescrizione, Nuleme rosdoi mracmcoltea generale 17346/2026Data pubblicazione 01/06/2026iscritte in due cartelle di pagamento relative ai crediti della Cassa(n. 06820130140493371 e n. 06820140051832515), rigettandonelle restanti parti l’appello principale; ha rigettato l’appelloincidentale proposto dalla Cassa, disattendendo la domandarisarcitoria dalla stessa proposta avverso Agenzia delle entrateriscossione.La Corte di appello di Milano ha ritenuto impugnabile l’estrattodi ruolo, sussistendo per il contribuente un interesse ad agire.Entrando nel merito, la Corte di appello ha ritenutoregolarmente notificate le cartelle di pagamento n.06820100510987133 relativa a contributi Gestione separata INPSanno 2006 e n. 06820150081746651 per contribuzione anno 2013Cassa dottori commercialisti, rigettando la relativa eccezione diprescrizione; ha ritenuto che non ci fosse la prova della notificarelativamente alle cartelle di pagamento n. 06820130140493371per contribuzione anno 2006-2012 Cassa dottori commercialisti en. 06820140051832515 per contribuzione anno 2006-2012 Cassadottori commercialisti, dichiarando prescritti i relativi crediti.
Hadisatteso le ulteriori contestazioni sollevate da Carmine Carlorelativamente alle modalità delle notifiche e al disconoscimentodelle corrispondenti relate.Infine, ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dallaCassa nei confronti di Agenzia delle entrate riscossione, ritenendoinsussistente il danno per l’ente previdenziale conseguente alladichiarazione di prescrizione del suo credito.3.- Per la cassazione della sentenza ricorre in via principale laCassa con un unico motivo.4.- Carmine Carlo ha proposto ricorso incidentale formulandotre censure.Numero registro generale 29443/20205.
L’Agenzia delle entrate riscossione resiste al ricNourmseoro sezionale 2311/2026Numero di raccolta generale 17346/2026principale e al ricorso incidentale con controricorso,Data pubblicazione 01/06/2026formulando ricorso incidentale condizionato.6. L’INPS resiste al ricorso incidentale proposto da CarmineCarlo con controricorso.7.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Nel ricorso principale la Cassa lamenta violazione e falsaapplicazione degli artt. 1218, 1223, 1710 e 2697 c.c., dell’art. 2del d. lgs. n. 509 del 1994, dell’art. 3 della legge n. 335 del 1995,degli artt. 1, 9 e 18 della legge n. 21 del 1986, in relazione agliartt. 2, 9 e 32 dello Statuto e dell’art. 10 del Regolamento didisciplina del regime previdenziale della Cassa commercialisti (art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
In particolare, la Cassa contesta lasentenza impugnata nella parte in cui ha affermato l’insussistenzadel danno, in quanto il danno corrisponde alle somme non riscossea seguito della maturazione della prescrizione del credito.2.- Il motivo, per come è formulato, è inammissibile.La censura, infatti, lungi dal denunciare violazioni di legge aisensi dell’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., mira essenzialmente asindacare l’accertamento di fatto effettuato dal giudice di secondogrado, circa la sussistenza di un danno.In sostanza, la Cassa attraverso la violazione e falsaapplicazione della legge mira ad una rivalutazionedell’accertamento eseguito nel giudizio di appello, al fine dipervenire ad una diversa valutazione circa la concreta esistenza diun danno.Numero registro generale 29443/2020Numero sezionale 2311/20263.- In particolare, la Corte di appello, nel rigettare lNau mdeoromdi aranccdoltaa generale 17346/2026Data pubblicazione 01/06/2026di risarcimento del danno nei confronti di ADER, ha affermato che“di tale diritto risarcitorio la cassa non fornisce alcuna diversaallegazione, tanto più che in una siffatta eventualità sideterminerebbe un indebito arricchimento dato che in caso diaccoglimento della domanda essa Cassa vedrebbe il versamento atitolo risarcitorio di somme che ai sensi del sopra richiamatoRegolamento non risulterebbero utili alla maturazione del dirittopensionistico dell’appellante”.4.- Orbene, a fronte dell’affermata carenza di allegazionenell’ambito del giudizio di appello in ordine alla sussistenza deldanno di cui si è chiesto il risarcimento, il ricorsoprincipale proposto dalla Cassa si rivela del tutto carente, inviolazione del requisito di specificità sancito dall’art. 366, primocomma n. 6, c.p.c., considerato che tale affermazione non ècontraddetta in alcun modo, con la precisa indicazione, al fine didimostrarne l’erroneità, dell’atto processuale nel qualel’allegazione ritenuta carente dalla Corte di appello era in realtàsussistente e correttamente acquisita al processo.5.- L’inammissibilità del ricorso principale, rende superfluol’esame del ricorso incidentale condizionato proposto da ADER,essendo subordinato alla fondatezza della domanda risarcitoriaproposta dalla Cassa.6.- Passando all’esame dei tre motivi in cui è articolato ilricorso incidentale proposto da Carmine Carlo, con il primodeduce violazione e falsa applicazione delle norme di legge in temadi prescrizione in relazione alla cartella di pagamento n.068201000510987133 (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), peravere la Corte di appello giudicato perfezionata la notifica dellacartella di pagamento in data 26 ottobre 2010, nonostante lastessa fosse stata disconosciuta ai sensi dell’art. 215 c.p.c.Numero registro generale 29443/2020Numero sezionale 2311/20267.- Con il secondo motivo lamenta violazionNeu meero di rfaaccloslta generale 17346/2026Data pubblicazione 01/06/2026applicazione delle norme sulla notifica al c.d. destinatarioirreperibile relativo.
Afferma, dunque, la nullità della cartella dipagamento n. 06820150081746651 e l’intervenuta prescrizione edecadenza della pretesa (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.).8.- I due motivi sono inammissibili, in quanto dietro loschermo della violazione di legge il ricorrente si prefigge, in ultimaanalisi, di contestare l’apprezzamento di fatto compiuto dalla Corted’appello circa le modalità concrete di esecuzione della notifica,senza che sia stata neppure indicata la norma violata e qualestatuizione della sentenza impugnata si sarebbe posta in contrastocon essa.9.- La mancata indicazione delle norme di legge violate, nonconsente di ritenere soddisfatto il requisito di specificità previstodall’art. 366, primo comma n. 4, c.p.c.10.- In riferimento, in particolare, alla notifica della cartella dipagamento n. 06820150081746651, eseguita ai sensi dell’art. 143c.p.c., essendo risultati sconosciuti la residenza, il domicilio o ladimora del destinatario, appare incongrua la doglianza delricorrente incidentale circa la mancata applicazione della disciplinaprevista dall’art. 140 c.p.c. per il caso di temporanea assenza dallaresidenza del destinatario.11.- Con il terzo motivo il ricorrente incidentalelamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 c.c. e degliartt. 214, 215 e 216 c.p.c. in relazione al tempestivodisconoscimento delle sottoscrizioni dei referti di notifica (art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.).In sostanza, censura la sentenza della Corte di appello nellaparte in cui non ha ritenuto rilevante il disconoscimento delladocumentazione effettuato dalla parte in quanto espresso inmaniera generica, affermando che la mancata attivazione delNumero registro generale 29443/2020Numero sezionale 2311/2026giudizio di verificazione costituiva elemento ostativo allN’uumtielriozdzi roac cdoeltal generale 17346/2026Data pubblicazione 01/06/2026documento.12.- Il motivo non si confronta in concreto con la sentenza cheha affermato la genericità del disconoscimento, l’omessaindicazione degli aspetti di difformità dall’originale delle relate dinotifica, la mancanza di querela di falso a contestare l’efficaciaprobatoria privilegiata degli avvisi di ricevimento ex art. 2700 c.c.:nulla dice a contrasto della valutazione di genericità deldisconoscimento, ma presuppone che il disconoscimento sia statocorrettamente effettuato (nello stesso senso di recente, Cass. n.25162/2025).13.- Di contro, la Corte territoriale ha fatto correttaapplicazione di principi espressi da questa Corte (Cass. n.37186/2022) secondo cui «rappresenta principio consolidato nellagiurisprudenza di legittimità l’affermazione secondo cui, in tema diprova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tral'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessaprodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso diformule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione dichiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa inmodo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità dellacopia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini delridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazionigeneriche o onnicomprensive (tra le molte:
Cass. n. 28096/2009;tra le recenti: Cass. n. 9533/2022); invero il disconoscimento dellecopie fotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che lacontestazione della conformità delle stesse all'originale vengacompiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione cheevidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intendecontestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispettoall'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stileNumero registro generale 29443/2020Numero sezionale 2311/2026né generiche asserzioni (ex plurimis:
Cass. n. 16557/2N0um1e9ro;d iCraaccsoslta. generale 17346/2026Data pubblicazione 01/06/2026n. 14279/2021); in particolare, il disconoscimento deve contenerel'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmentecontraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il lorocontenuto; oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda deicasi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi,almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presentanella versione originale (in termini: Cass. n. 16836/2021 con lagiurisprudenza ivi citata)».14.- Ciò posto, la sentenza impugnata ha risolto la questionein diritto in modo conforme alla giurisprudenza richiamata,ritenendo, nel caso di specie, che il disconoscimento operatodall’opponente fosse privo dei requisiti necessari e - secondoquesta Corte - tale valutazione costituisce giudizio di fattoriservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità(cfr.
Cass. n. 1324/2022; conf. Cass. n. 2033/2022).Alla luce di tali principi, il disconoscimento deve essere chiaro,specifico, circostanziato, deve illustrare la differenza fra realtàfattuale e realtà rappresentata (cfr. Cass. n.24613/2019, edancora, di recente ed in dettaglio, Cass. n. 18491/2024 haaffermato che “Il disconoscimento di una scrittura privata, pur nonrichiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deveavere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non puòcostituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativavalutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito,incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamentemotivato” (nello stesso senso, Cass. n. 28373/2024).15.- A tale tema si collega l’infondatezza della doglianza sulmancato avvio del procedimento di verificazione: invero, questaCorte ha altresì affermato che la parte che ha disconosciuto lascrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza diNumero registro generale 29443/2020Numero sezionale 2311/2026verificazione elementi di prova a sé favorevoli Nu(mCearosdsi r.a cconlta. generale 17346/2026Data pubblicazione 01/06/20263602/2024).A ciò si aggiunga quanto affermato da Cass. n. 13425/2014 (insenso conforme Cass. n. 4476/2009, 4053/2018, 9533/2022,37186/2022) secondo cui «L'art. 2719 cod. civ. esige l'espressodisconoscimento della conformità con l'originale delle copiefotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimentodella conformità della copia al suo originale quanto aldisconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione,dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che inentrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agliartt. 214 e 215 c.p.c.
Ne consegue che la copia fotostatica nonautenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformitàall'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la partecomparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco allaprima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla suaproduzione, mentre il disconoscimento onera la parte dellaproduzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice diaccertare tale conformità anche aliunde».16.- Applicando tali principi al caso in esame (di recenteribaditi da Cass. n. 32382/2025), la sentenza della Corte di appellorisulta immune da censure in quanto la Corte territoriale nelritenere generico il disconoscimento ha fatto corretta applicazionedei principi giurisprudenziali sopra enucleati.
La circostanza che ilricorrente abbia “disconosciuto” tutta la documentazione allegatasotto una pluralità di profili (contenuto del documento,sottoscrizioni, conformità all’originale) non collegati al singolodocumento, rende certamente generico e privo del requisito dellaspecificità tale disconoscimento, non essendo questo riferito a undocumento particolare, ad una scrittura individuata o ad unaprecisa motivazione (non conformità della copia all’originale),Numero registro generale 29443/2020Numero sezionale 2311/2026precludendo così, per i soggetti convenuti nel giudizio, laN upmoerso sdiirbacilciotltàa generale 17346/2026Data pubblicazione 01/06/2026di chiedere la verificazione dei documenti, non comprendendosi ilmotivo per il quale ogni singolo documento sia stato disconosciuto.17.- Conclusivamente il ricorso principale e il ricorsoincidentale proposto da Carmine Carlo vanno entrambi respinti.Carmine Carlo deve essere condannato al pagamentodelle spese del presente giudizio di cassazione secondosoccombenza.La novità della questione contenuta nel ricorso principaleconsente la compensazione delle spese tra la Cassa e ADER.In virtù del rigetto del ricorso principale e del ricorsoincidentale proposto da Carmine Carlo, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo del ricorrente principale e del ricorrenteincidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ovesia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorsoincidentale condizionato proposto da ADER e rigetta il ricorsoincidentale proposto da Carmine Carlo.Condanna Carmine Carlo alla rifusione delle spese delpresente giudizio, che liquida in favore dell’INPS e della CassaNazionale di previdenza e assistenza dottoricommercialisti ciascuno in € 3.000,00 per compensi, in € 200,00per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misuradel 15% e agli accessori di legge e in favore dell’Agenzia delleentrate riscossione in € 3.000,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito; compensa le spese tra la Cassa Nazionale diprevidenza e assistenza dottori commercialisti e ADER.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale CarmineNumero registro generale 29443/2020Carlo, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paNurmi earo sezionale 2311/2026Numero di raccolta generale 17346/2026quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-Data pubblicazione 01/06/2026bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 12 maggio 2026La PresidenteRossana Mancino