Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to cite specific Article 360 c.p.c. grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to explicitly link their grievances to the specific grounds for annulment listed in Article 360, paragraph 1, of the Code of Civil Procedure. Although the appellant argued that the lower court omitted the revocation of the first dismissal and failed to examine subjective elements, the court found these complaints did not correspond to the statutory requirements for admissibility. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, c.p.c.; Art. 112, c.p.c.: An appeal must be articulated with specific motives immediately and unequivocally referable to one of the five grounds for annulment; mere complaints about omitted reasoning or insufficient motivation do not suffice to establish admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
e-controCOOP134 COOPERATIVA SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato FABIANA LIBERATI;- controricorrente-avverso la sentenza n. 1208/2025 della Corte di Appello di Roma, pubblicata indata 31.03.2025, N.R.G. 2664/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.04.2026 dal Consiglieredott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI.Numero registro generale 18671/2025Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 17225/2026Data pubblicazione 01/06/20261. La Corte di Appello di Ancona ha rigettato l’appello proposto da MassimoPennacchi avverso la sentenza del Tribunale di Velletri che aveva rigettato le suedomande, volte ad ottenere l’accertamento dell’invalidità del licenziamentodisciplinare intimatogli con missiva del 24.11.2022 dalla Cooperativa socialeCoop134.Al Pennacchi era stato addebitato di essere venuto alle vie di fatto con il suosuperiore Claudio Giordano in data 2.11.2022, ed in particolare di essersiavvicinato al mezzo sul quale era seduto Claudio Giordano, di avere aperto losportello, di averlo afferrato per i capelli e per il maglione strattonandolo ecercando di buttarlo giù dal mezzo e di avere danneggiato il mezzo aziendaledestinato allo svolgimento di servizi di igiene ambientale, tirandogli prima unoggetto raccolto da terra e successivamente sferzando un pugno al parabrezzarompendolo.Il Pennacchi aveva dedotto la nullità del licenziamento per motivo illecito,consistito nella finalità dell’azienda di porre fine al rapporto di lavoro dopo averlolicenziato senza contestazione con missiva del 2.11.2022 (licenziamento poirevocato con raccomandata del 4.11.2022 con ripristino del rapporto senzasoluzione di continuità), l’illegittimità del licenziamento per insussistenza delfatto contestato, l’ingiustificatezza del licenziamento per difetto diproporzionalità e l’illegittimità del licenziamento per mancata affissione delcodice disciplinare.2.
La Corte territoriale ha ritenuto infondato il primo motivo di appello, concui il Pennacchi aveva denunciato la nullità delle testimonianze assunte perdifetto di sottoscrizione del verbale redatto in forma telematica da parte dei testie per l’assenza dell’espresso avvertimento della redazione dell’atto in viatelematica, non avendo il Pennacchi negato che i testi fossero statieffettivamente escussi, né che avessero riferito in udienza le dichiarazioniverbalizzate dal Tribunale, e non avendo eccepito detto vizio in udienza.3. Ha poi osservato che i fatti contestati al Pennacchi erano stati riscontratidalle dichiarazioni testimoniali e li ha ritenuti intenzionali; ha pertanto condivisoil giudizio del Tribunale sulla sussistenza dei fatti ed ha ritenuto la fattispecieNumero registro generale 18671/2025Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 17225/2026Data pubblicazione 01/06/2026riconducibile all’insubordinazione seguita da vie di fatto e al danneggiamentovolontario di beni aziendali o di terzi.4.
Ha ritenuto che anche uno soltanto degli episodi contestati sarebbe idoneoa radicare la legittimità del recesso.5. In ordine alla proporzionalità della sanzione ha evidenziato che non eranostate censurate le statuizioni del Tribunale riguardanti la tipizzazione dellacondotta da parte del CCNL e l’idoneità delle condotte a far venire meno il vincolofiduciario; ha ritenuto l’episodio inaccettabile violazione degli obblighi essenzialidel lavoratore ed ha escluso che la mancata contestazione della recidiva fosseidonea ad inficiare la proporzionalità della sanzione.6.
Ha considerato nuovi e pertanto inammissibili ai sensi dell’art. 437 cod.proc. civ. i profili annessi alla nullità della revoca del primo licenziamento ed allaconsumazione del potere disciplinare con il primo licenziamento.7. Ha ritenuto che l’obiettiva sussistenza del fatto abbia conferito allamotivazione del secondo licenziamento una sua autonoma e fondante valenzaed ha escluso la sussistenza di un intento ritorsivo per mancanza di un elementopresuntivo preciso e concordante, ed in assenza di altri sicuri elementi diillegittimità del secondo recesso.8.
Ha ritenuto irrilevante la mancata affissione del codice disciplinare, avendola condotta del Pennacchi concretizzato la violazione del cd. minimo etico ed haconsiderato assorbito ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.9. Avverso tale sentenza Massimo Pennacchi ha proposto ricorso percassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria.10. Cooperativa sociale Coop134 ha resistito con controricorso, illustrato damemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo il ricorso denuncia violazione di norme di diritto ex art.360, comma primo n. 3 cod. proc. civ.; omessa, e/o carente e/o illogicamotivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360, comma primon. 5 cod. proc. civ.Evidenzia che il licenziamento intimato al Pennacchi in data 24.11.2022 erabasato sui medesimi addebiti posti a fondamento del recesso intimato in dataNumero registro generale 18671/2025Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 17225/20262.11.2022 e revocato in data 4.11.2022; deduce pertanto la consumazione delData pubblicazione 01/06/2026potere disciplinare da parte del datore di lavoro e lamenta la nullità della revoca,intervenuta oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dellicenziamento.Lamenta l’omessa pronuncia riguardo alla censura di omessa pronunciasull’eccezione riguardante la nullità o l’illegittimità della revoca sollevata nelgiudizio di primo grado, in contrasto con i principi espressi dalla giurisprudenzadi legittimità sulle nullità di protezione.Si duole altresì del mancato scrutinio dell’eccezione riguardante la carenzadell’elemento soggettivo e dell’omessa motivazione sul difetto di proporzionalitàdel licenziamento, e della mancata considerazione dell’assenza di recidiva.Sostiene che tra il Pennacchi ed il Giordano vi era stato un mero diverbiolitigioso, che il Pennacchi non aveva aggredito il Giordano, che il Giordano nonera un superiore gerarchico del Pennacchi e che in ordine al danneggiamentodifettava il requisito della volontarietà.2.
Il ricorso è inammissibile.In disparte il rilievo che l’unica censura contiene una mescolanza di motivie non indica in rubrica la norma di legge che assume violata, l’omessa pronunciasull’eccezione riguardante la nullità o l’illegittimità della revoca sollevata nelgiudizio di primo grado non è stata denunciata ai sensi dell’art. 360, commaprimo n. 4 cod. proc. civ. e neppure dedotta la nullità della sentenza impugnata.Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 17931/2013 hanno inproposito affermato che “Nel giudizio per cassazione - che ha ad oggetto censureespressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, c.p.c.- ilricorso deve essere articolato in specifici motivi immediatamente edinequivocabilmente riconducibili ad una delle cinque ragioni di impugnazionepreviste dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formulesacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi.Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronunzia, da parte dellaimpugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni formulate, nonè indispensabile che faccia espressa menzione della ricorrenza dell’ipotesi di cuial n. 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. (con riferimento all’art. 112 c.p.c.),Numero registro generale 18671/2025Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 17225/2026Data pubblicazione 01/06/2026purché nel motivo si faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità delladecisione derivante dalla relativa omissione.
Va invece dichiarato inammissibileil motivo allorquando, in ordine alla suddetta doglianza, il ricorrente sostengache la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si limiti ad argomentaresulla violazione di legge”.Inoltre le censure, nel prospettare che il giudice di appello ha omesso diconsiderare l’eccezione sollevata nel giudizio di primo grado riguardo alla nullitào all’illegittimità della revoca (asseritamente intervenuta oltre il termineperentorio previsto dalla legge) e nel lamentare l’omesso esame delle eccezionirelative all’assenza dell’elemento soggettivo e al difetto di proporzionalità, nonriproducono né localizzano gli atti introduttivi dei gradi di merito, e non siconfrontano con la sentenza impugnata.La Corte territoriale ha infatti ritenuto nuovi e dunque inammissibili i profiliannessi alla revoca del primo licenziamento e alla consumazione del poteredisciplinare, ha ritenuto intenzionali i fatti posti in essere dal Pennacchi ed haritenuto proporzionata la sanzione irrogata.Infine il ricorso sollecita un giudizio di merito attraverso la rilettura dellerisultanze istruttorie.3.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.5. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, va datoricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 peresborsi ed in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso dellespese generali in misura del 15% e accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrenteNumero registro generale 18671/2025Numero sezionale 1685/2026Numero di raccolta generale 17225/2026Data pubblicazione 01/06/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’ 8 aprile 2026.La PresidenteAntonella Pagetta