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Decreto — n. 17221/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 17221/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the proposed judgment within the statutory 40-day period. The appellant argued for the review of the lower court's ruling, while the opposing party contended that the silence constituted a formal waiver of the right to appeal. The court ruled that under the Civil Procedure Code, such inaction legally equates to a renunciation of the appeal, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposed judgment within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the allocation of costs to the appellant.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision forty day period renunciation of appeal litigation costs allocation proposed judgment procedure statutory time limits spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 9016/2024Numero sezionale 515/2026Numero di raccolta generale 17221/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391Data pubblicazione 01/06/2026c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

igitale p.e.c. come da registri di giustizia;-controricorrente-avverso la sentenza n. 3382/2023 emessa da CORTE D'APPELLO diNAPOLIVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 9016/2024Numero sezionale 515/2026Numero di raccolta generale 17221/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391Data pubblicazione 01/06/2026c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 2.300,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge, da distrarre.Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026dott.ssa Elena Boghetich