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Ordinanza — n. 17127/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal regarding air gun shooting classification as commercial service rather than artistic performance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17127/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's cassation appeal against a lower court ruling that classified his air gun shooting activity as a commercial service. The appellant argued the activity constituted an artistic performance requiring creative invention, while the INPS maintained it was merely a service based on existing regulations. The court held that the specific legal framework for traveling circuses and shows categorizes such activities as commercial services regardless of the performer's individual skill or the formal classification code.

Regesto Legislator

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Legge 3 giugno 1975, n. 160; Legge 337 del 1968: The activity of operating traveling shooting ranges is legally classified as a commercial service rather than an artistic performance, thereby mandating contributions to the commercial management system irrespective of the operator's personal inventiveness.

Parole chiave

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commercial service classification traveling circus regulation social security contributions artistic performance definition INPS management system prestazioni di intrattenimento attività commerciale imposta sugli spettacoli

Disposizioni normative citate

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Legge 3 giugno 1975, n. 160
Legge 23 dicembre 1996, n. 662
160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e peril collegamento alla dinamica salariale), così come modificato dall’art.1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure dirazionalizzazione della finanza pubblica)» (Cass., sez.
Decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179
Legge 337 del 1968
art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. lav., 10 ottobre 2025, n. 27196
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Testo completo

li avvocati SUSANNA GARGIONIe ANTONIO FUSILLO, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimodifensore, in ROMA, VIA CAMPO CATINO, 27– ricorrente –controISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, anche qualeprocuratore speciale della SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEICREDITI INPS (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza diprocura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati ANTONINOSGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE,GIUSEPPE MATANO, ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocaturacentrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 904 del 2018 della CORTED’APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 5 dicembre 2018 (R.G.N.952/2016).Numero registro generale 17372/2019Numero sezionale 1512/2026Numero di raccolta generale 17127/2026Data pubblicazione 31/05/2026Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 24marzo 2026 dal Consigliere Angelo Cerulo.1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diBologna ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronunciadel Tribunale di Forlì, ha rigettato le opposizioni proposte dal signorDemis Tramonti contro gli avvisi di addebito n. 345 2014 0000028368, n. 345 2014 00009824 30, n. 345 2014 00018477 34, emessi percontributi dovuti alla Gestione commercianti in relazione all’eserciziodell’attività d’intrattenimento e di divertimento itinerante presso ilunapark.A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta chel’attività esercitata dal signor Tramonti, concernente la gestione di untiro al bersaglio con pistole ad aria compressa e di una “rotonda tiri”(anelli e/o palline), dev’essere ricondotta alla produzione di un servizioe non alla produzione di uno spettacolo, che postula l’apporto dellacreazione, dell’inventiva, della personale abilità dell’artista.Riveste rilievo dirimente il profilo sostanziale dell’attività e non puòessere invocato l’aspetto meramente formale del codice diclassificazione, che riguarda unicamente la posizione di chi sia datoredi lavoro.2.– Il signor Demis Tramonti impugna per cassazione, sulla base ditre motivi, la sentenza d’appello.3.– L’INPS resiste all’impugnazione con controricorso, illustrato damemoria in prossimità dell’adunanza camerale.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE- 2 -Numero registro generale 17372/2019Numero sezionale 1512/2026Numero di raccolta generale 17127/2026Data pubblicazione 31/05/20261.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, oggetto di discussione fra le parti e concernente l’errorecommesso nel richiedere l’iscrizione alla Gestione commercianti, privadi qualsivoglia valenza confessoria rispetto all’indisponibile obbligocontributivo.2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 49,comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, anche in relazione all’art.1, comma 202, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e censura lasentenza d’appello per aver negato ogni valore alla classificazionedell’attività come industriale, che ha portata generale e non può nonincidere anche sugli obblighi contributivi del lavoratore autonomo,anche quando non abbia assunto dipendenti.3.– Con il terzo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente prospetta omessa e/o falsa applicazione dell’art. 4della legge 18 marzo 1968, n. 337, e imputa alla pronuncia d’appellodi non aver inquadrato l’attività svolta come “spettacolo” e dunquecome attività industriale, in contrasto con la normativa di settore, chedelinea una nozione più ampia di “spettacolo”.4.– Le censure, tra loro connesse, si prestano a una disaminaunitaria e devono essere complessivamente disattese.4.1.– Come l’Istituto rammenta nella memoria illustrativa, lasentenza d’appello è conforme ai princìpi di diritto di recente enunciatida questa Corte:

«In virtù dell’art. 18 della legge 18 marzo 1968, n.337 (Disposizione sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante), gliesercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sono obbligatia iscriversi nella gestione assicurativa degli esercenti attivitàcommerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensionedell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed isuperstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari e- 3 -Numero registro generale 17372/2019Numero sezionale 1512/2026Numero di raccolta generale 17127/2026Data pubblicazione 31/05/2026coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratoriautonomi) e successive modificazioni ed integrazioni, al ricorrere deirequisiti sanciti dall’art. 29, primo comma, della legge 3 giugno 1975,n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e peril collegamento alla dinamica salariale), così come modificato dall’art.1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure dirazionalizzazione della finanza pubblica)» (Cass., sez. lav., 10 ottobre2025, n. 27196, punto 10 delle Ragioni della decisione).4.2.– A tali conclusioni questa Corte è giunta sulla scorta dell’esamedella specialità della disciplina racchiusa nella legge n. 337 del 1968,che colloca elettivamente gli esercenti dei circhi e dello spettacoloviaggiante nella platea dei commercianti.L’evoluzione normativa ha esteso le garanzie, senza mutare,tuttavia, la regolamentazione pregressa, confermata nella suaperdurante vigenza anche dal decreto legislativo 1° dicembre 2009, n.179.Tale regolamentazione assicura la copertura previdenziale di chiesercita attività di spettacolo viaggiante, in coerenza con le indicazionidella legge n. 337 del 1968 (sentenza n. 27196 del 2025, cit., punto 4delle Ragioni della decisione), che riconosce la funzione sociale diquest’attività e promuove il consolidamento e lo sviluppo del settore(art. 1).4.3.– Questa Corte ha evidenziato, inoltre, che è ininfluentel’eventuale classificazione nel settore industria, in quanto riguardasoltanto i datori di lavoro e la tutela previdenziale apprestata in favoredei loro dipendenti e non la tutela previdenziale dei lavoratori autonomiper l’attività che essi svolgano direttamente (sentenza n. 27196 del2025, cit., punto 6 delle Ragioni della decisione).4.4.– Né sono stati contestati gli altri presupposti dell’obbligocontributivo, come l’INPS ha puntualizzato nel controricorso (pagina- 4 -Numero registro generale 17372/2019Numero sezionale 1512/2026Numero di raccolta generale 17127/2026Data pubblicazione 31/05/20264.5.– Il ricorrente non induce a rimeditare i princìpi richiamati, diper sé idonei a sorreggere la decisione impugnata e ad avvalorarel’obbligo contributivo nei confronti della Gestione commercianti, oltreche a elidere la rilevanza risolutiva delle argomentazioni sull’asseritavalenza confessoria della pregressa iscrizione alla Gestionecommercianti, su richiesta dello stesso ricorrente, e sulla qualificazionedell’attività svolta come “spettacolo”.5.– Le considerazioni svolte conducono al complessivo rigetto delricorso.6.– Le spese del presente giudizio possono essere compensate, inragione del recente intervento chiarificatore di questa Corte sullecomplesse questioni dibattute.7.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto deipresupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 24 marzo 2026.La PresidenteLucia Esposito- 5 -