Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17098/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific criticism against the appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17098/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the first ground of cassation failed to specifically target the appellate court's reasoning. The appellant argued that the lower court ignored evidence of superior managerial duties, but the court found the criticism abstract and disconnected from the specific justification used by the appellate judges. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; The cassation appeal is inadmissible if the ground of complaint, while appearing to allege a violation of law or omission of facts, actually seeks a re-evaluation of historical facts by the court of first instance without specifically attacking the ratio decidendi.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal lack of specific criticism ratio decidendi requirement cassation procedure omission of decisive facts organizzazione degli uffici carenza nell'organizzazione unità amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo si deduce l’omesso esame di fatti decisiviper il giudizio ex art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U, n. 34476/2019
Cassazione civile sez. I, 19/02/2021 n.4627
Cass., sez. lav., 20 febbraio 2023, n. 5261
Sez. U, n. 34476/2019
Sez. U, n. 34476/2019; Cassazione civile sez.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

I CROTONE, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2026 dall'avvocato GIUSEPPE LAMMIRATO;2063 - controricorrente –avverso la sentenza n. 563/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 15/06/2022 R.G.N. 1423/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI.1. La Corte d'appello di Catanzaro ha confermato con diversamotivazione la sentenza del Tribunale di Crotone che avevaNumero registro generale 17461/2022rigettato il ricorso proposto da Maria Concetta Spina neNi umero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 17098/2026confronti della Azienda Sanitaria provinciale di Crotone volto aDdat a pubblicazione 31/05/2026ottenere il riconoscimento delle differenze retributive maturateper l'asserito svolgimento di mansioni superiori di naturadirigenziale.La Corte territoriale ha richiamato in premessa giurisprudenzadi questa Corte secondo cui lo svolgimento di fatto di funzionidirigenziali presuppone la previa istituzione della relativaposizione secondo gli atti di macro organizzazione adottati daldatore di lavoro e ha poi accertato, sulla base delle risultanzeprocessuali, che l'atto aziendale, pur istituendo l'unitàoperativa, non prevedeva che al vertice di tale strutturadovesse essere preposto un dirigente amministrativo.

Haaggiunto che la pianta organica adottata nel 1997 assegnava aldipartimento solo dirigenti medici, collaboratori amministrativie un direttore amministrativo in segreteria. Ha rilevato, infine,che dal maggio 2007 la direzione della struttura semplicedenominata “gestione centralizzata remunerazione prestazioniassistenza specialistica e convenzioni” era stata affidata ad undirigente medico.2. Il ricorso domanda la cassazione della sentenza sulla base didue motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorsol’amministrazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce l’omesso esame di fatti decisiviper il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.Il motivo elenca una serie di documenti dei quali la Corteterritoriale non avrebbe tenuto conto che attesterebbero losvolgimento di mansioni superiori di responsabileamministrativo e giuridico con funzioni di coordinamento. Laricorrente aggiunge che il giudice del merito non avrebbe inalcun modo tenuto conto delle deposizioni testimoniali Nudmaerlole re gistro generale 17461/2022Numero sezionale 2063/2026quali sarebbe emersa l'attività dirigenziale svolta.

Numero di raccolta generale 17098/20261.1. Il motivo è inammissibile. Data pubblicazione 31/05/2026Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte è dareputarsi "inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazionedi legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, aduna rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito"(Cass. Sez. U, n. 34476/2019; Cassazione civile sez. I,19/02/2021 n.4627).1.2.

Nella specie la ricorrente deduce il vizio di cui all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., lamentando l’omesso esame di fattidecisivi per il giudizio. Tuttavia, la censura, nella sua concretaarticolazione, non si conforma al paradigma normativorisultante dalla riformulazione del citato n. 5 ad opera del d.l. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, comeinterpretato dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte.Ed invero, a seguito della novella, il vizio denunciabile incassazione è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra leparti, con conseguente esclusione di ogni sindacato sulla merainsufficienza o contraddittorietà della motivazione, nonché sullavalutazione delle risultanze istruttorie.La doglianza non individua un fatto storico in senso rigoroso,ossia un preciso accadimento o una specifica circostanzanaturalistica, la cui esistenza risulti dagli atti e la cui mancataconsiderazione abbia avuto carattere decisivo; piuttosto, essa sirisolve nella contestazione della valutazione delle prove e dellerisultanze istruttorie operata dal giudice di merito, prospettandouna diversa lettura del materiale probatorio.Tale prospettazione esula dall’ambito applicativo dell’art.N u3m6er0o r,e gistro generale 17461/2022Numero sezionale 2063/2026n. 5, c.p.c., giacché la norma non consente di cenNusmuerroa dri era ccolta generale 17098/2026l’omesso esame di singoli elementi istruttori, quando il fattDoat a pubblicazione 31/05/2026storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, ancorché con una valutazione non condivisa dalla partericorrente.In altri termini, la ricorrente, sotto l’apparente deduzione delvizio di omesso esame, sollecita una rivalutazione del meritodella causa, non consentita in sede di legittimità, sostituendoalla ricostruzione operata dal giudice territoriale una propriaalternativa ricostruzione fattuale.Ne consegue che il motivo difetta dei requisiti di specificità edecisività richiesti dall’art. 360, n. 5, c.p.c., nonché dall’art. 366,primo comma, n. 6, c.p.c., non risultando puntualmenteindicato il fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso, né ildato, testuale o extratestuale, da cui esso risulterebbe, né lasua decisività ai fini di causa.Il motivo deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.2.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 15 bis,dell’art. 15 terdecies d.lgs. n. 502/1992 per avere la sentenzaimpugnata erroneamente affermato che mancava un posto didirigente amministrativo.Il motivo sostiene che ha errato la Corte territoriale nel ritenerela posizione dirigenziale non istituita, richiamando all’uopo lenorme di legge asseritamente violate.2.1. Il motivo è inammissibile.Quanto alla istituzione della posizione dirigenziale, la censuracontesta la valutazione compiuta dal giudice di merito in ordineall’atto aziendale e sostiene che lo stesso comproverebbel’affidamento alla ricorrente di una posizione dirigenziale, nellaNumero registro generale 17461/2022misura in cui alla stessa era stata conferita la direzione di unaN umero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 17098/2026struttura semplice quale Responsabile, come stabilito dall’arDta.t a pubblicazione 31/05/202615-terdecies, d.lgs. n. 502/1992.2.2.

Sotto tale profilo è evidente l’inammissibilità della censurache sollecita un diverso accertamento di fatto (concernente lavalutazione del contenuto dell’atto organizzativo) rispetto aquello compiuto in sede di merito.2.3. Inoltre, la censura svolge argomentazioni relativamenteall’asserita violazione dell’art. 52, comma 5. D.lgs. n. 165/2001richiamando le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU n.25837/2007) che hanno affermato il riconoscimento del dirittodel lavoratore pubblico alla retribuzione superiore in caso diadibizione del lavoratore a mansioni superiori senza alcunosbarramento temporale previsto, invece, solo nel comma 2.2.4.

Orbene, anche tale profilo censorio è inammissibile.In tema di ricorso per cassazione, i motivi, come è noto, devonoconfrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi dellasentenza impugnata, assolvendo all’onere di specificità impostodall’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., che richiede la chiaraindividuazione delle affermazioni in diritto poste a fondamentodella decisione e la loro critica argomentata.Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, èinammissibile il motivo che non investa la ratio decidendi,risultando privo del requisito di specificità, giacché il ricorrenteha l’onere di confutare le argomentazioni poste a base delladecisione impugnata, indicando le ragioni per cui esse sarebberoerronee (Cass., sez. lav., 20 febbraio 2023, n. 5261).In particolare, il ricorso per cassazione, quale impugnazione acritica vincolata, esige che la censura si traduca in una miratacritica alla decisione e non già in una generica riproposizionedelle tesi difensive disattese, dovendo il motivo evidenziare inquale modo le affermazioni contenute nella sentenza impuNgunmaertoa re gistro generale 17461/2022Numero sezionale 2063/2026si pongano in contrasto con le norme applicabili o conN ulam erloo dri ora ccolta generale 17098/2026interpretazione giurisprudenziale.

Data pubblicazione 31/05/20262.5. Nel caso in esame, la censura non coglie il decisum, poichénon si confronta con la specifica ragione giustificativa delladecisione impugnata, limitandosi a prospettare una criticaastratta o comunque sganciata dalla motivazione in concretoadottata dal giudice di merito che ha esplicitamente esclusol’applicabilità della norma indicata di cui all’art. 52, comma 5d.Lgs. n. 165/2001, in considerazione della mancata istituzionedella posizione dirigenziale come richiesta dalla giurisprudenzaconsolidata di questa Corte.Ne consegue che il motivo, non confrontandosi in parte qua conil decisum, difetta del requisito di specificità e deve esseredichiarato inammissibile.3.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio dilegittimità che si liquidano come da dispositivo.4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr.

Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquidain euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 peresborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessoricome per legge.Numero registro generale 17461/2022Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggioN umero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 17098/20262002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, delDlaat a pubblicazione 31/05/2026legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23.4.2026La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 17461/2022Numero sezionale 2063/2026Numero di raccolta generale 17098/2026Data pubblicazione 31/05/2026