Cassation appeal against Ministry of Education dismissed due to improper notification to District Office requiring transfer to General Office.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the Ministry of Education because the notification was sent to the District Office instead of the General Office. The appellant argued for the validity of the initial service, but the court found the notification null under civil procedure rules. Consequently, the case was remanded for a new notification to the correct authority within sixty days.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 291 cod. proc. civ.; When a cassation appeal against a public administration is notified to the District Office rather than the General Office, the notification is null unless cured by the administration's appearance before the General Office, requiring a new notification to the General Office if not cured.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
E;- ricorrente -controMINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, UFFICIO SCOLASTICOREGIONALE PER LA LOMBARDIA, ISTITUTO COMPRENSIVO I VIAMARIANI;- intimati -avverso la sentenza n. 138/2025 della CORTE D’APPELLO di MILANO,depositata il 25/02/2025 R.G.N. 1241/2024; udita la relazione della causaNumero registro generale 9185/2025Numero sezionale 1965/2026Numero di raccolta generale 17056/2026Data pubblicazione 31/05/2026svolta nella camera di consiglio del 21/04/2026 dal Consigliere Dott.CATERINA MAROTTA.Rilevato che:il ricorso per cassazione risulta notificato il 28 aprile 2025 al Ministerodell’Istruzione e del Merito (e alle altre Amministrazioni scolastiche)presso l’indirizzo pec “ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it” e pertantoall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di ricorso percassazione proposto nei confronti della Pubblica Amministrazione, è nullala notifica eseguita presso l’Avvocatura Distrettuale anziché pressol’Avvocatura Generale dello Stato, salvo che la nullità non sia sanata, coneffetto ex tunc, dalla costituzione in giudizio dell’Amministrazionemedesima rappresentata dall’Avvocatura Generale;in caso di omessa sanatoria della nullità, deve essere disposta larinnovazione della notificazione stessa presso l’Avvocatura Generale,ancorché posteriore alla scadenza del termine per impugnare, ai sensidell’art. 291 cod. proc. civ. (cfr. fra le tante Cass. n. 5281/2025 cherichiama Cass. n. 6300/2023;
Cass. n. 20890/2018; Cass. n.19826/2018; Cass., SU, n. 608/2015; Cass. n. 22079/2014; Cass. n.22767/2013; Cass. n. 9411/2011; Cass., SU, n. 17207/2003);nel caso di specie, la nullità della notifica non è stata sanata con lacostituzione in giudizio del Ministero e, pertanto, deve essere disposta larinnovazione della notifica del ricorso all’Avvocatura Generale dello Statoentro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presenteordinanza ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.;Ritenuto che:la causa deve essere, pertanto, rinviata a nuovo ruolo;
P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo ordinando al ricorrente larinnovazione della notifica del ricorso all’Avvocatura Generale dello StatoNumero registro generale 9185/2025Numero sezionale 1965/2026Numero di raccolta generale 17056/2026Data pubblicazione 31/05/2026nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presenteordinanza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 21 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di Paolantonio