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Ordinanza Interlocutoria — n. 17006/2026 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to public hearing due to conflicting legal issues regarding joint liability of public entities.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17006/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the interlocutory order invalid and remanded the case to a new public hearing. The lower court had confirmed joint liability for public entities regarding employee reassignment and awarded damages for lost chances. The Court determined that the specific legal questions regarding the joint liability of different public bodies in this scenario require distinct treatment and cannot be resolved in a summary order.

Regesto Legislator

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Art. 1 co. 563 L. 147/2013; Art. 1223 c.c.: When interlocutory orders involve multiple distinct legal issues requiring different treatments regarding joint liability of public entities, the case must be remanded to a public hearing for proper adjudication.

Parole chiave

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joint liability public entities employee reassignment obligation damages lost chance remand public hearing nomofilactic significance licenziamento per motivi economici perdita dell'impiego causata ricollocamento in un istituto

Disposizioni normative citate

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Art. 1 co. 563 L. 147/2013
I giudici di seconde cure, in sintesi, hanno ritenuto: a)sussistente l’obbligo di tutti gli enti, da considerarsi controllantidirettamente o indirettamente, di Fiera Roma s.r.l., ex art. 1comma 563 legge n.
Art. 19 comma 9 D.lgs. 175/2016
Art. 28 comma 1 lett. t) D.lgs. 175/2016
Art. 12 comma 9 D.lgs. 100/2017
c.c., nonché dell’art. 1223c.c.
Art. 1 co. 566 L. 147/2013
I giudici di seconde cure, in sintesi, hanno ritenuto: a)sussistente l’obbligo di tutti gli enti, da considerarsi controllantidirettamente o indirettamente, di Fiera Roma s.r.l., ex art. 1comma 563 legge n.
Art. 1223 c.c.
c.c., nonché dell’art. 1223 c.c. inrelazione all’art.
Art. 1226 c.c.
Art. 2043 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 4739 del 3 marzo 2026
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Testo completo

controPAOLETTI LUIGI, CALABRESI LUCA, CICERO ROSANNA, DELLACROCE GUIDO, GAMBERINI CINZIA, LACIVITA FAUSTA2026 SILVANA, MESSA PAOLA, MILETO FRANCESCA, ORIGONI1694 CLAUDIA, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato FABRIZIOPAVAROTTI;- controricorrenti –nonché controCAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO EAGRICOLTURA DI ROMA, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCORAIMONDO BOCCIA;- controricorrente - ricorrente incidentale NNu.m e1ro -re gistro generale 25919/2022Numero sezionale 1694/2026nonché contro Numero di raccolta generale 17006/2026PAOLETTI LUIGI, CALABRESI LUCA, CICERO ROSANNA, DELLDAat a pubblicazione 30/05/2026CROCE GUIDO, GAMBERINI CINZIA, LACIVITA FAUSTASILVANA, MESSA PAOLA, MILETO FRANCESCA, ORIGONICLAUDIA, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato FABRIZIOPAVAROTTI;- controricorrenti al ricorso incidentale n. 1 -nonché controROMA CAPITALE (già COMUNE DI ROMA), in persona delSindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoALESSANDRO RIZZO;- controricorrente - ricorrente incidentale N. 2 -nonché controPAOLETTI LUIGI, CALABRESI LUCA, CICERO ROSANNA, DELLACROCE GUIDO, GAMBERINI CINZIA, LACIVITA FAUSTASILVANA, MESSA PAOLA, MILETO FRANCESCA, ORIGONICLAUDIA, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato FABRIZIOPAVAROTTI;- controricorrenti al ricorso incidentale n. 2 -nonché controMASSIMIANI PIETRO, CAVALLARO ROBERTO;- intimati -avverso la sentenza n. 3071/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 01/08/2022 R.G.N. 1535/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO CINQUE.1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n.3071/2022, ha confermato la pronuncia di primo grado con laquale la Regione Lazio, Roma Capitale e la Camera diNumero registro generale 25919/2022Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma (d’oraN umero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 17006/2026in poi anche C.C.I.A.A.) erano state condannate in solido, quaDlait a pubblicazione 30/05/2026enti controllanti della Fiera di Roma s.r.l., a procedere allaricollocazione totale o parziale del personale in eccedenzamediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo dilavoro ovvero presso altre società controllate dai medesimi entio dai loro enti strumentali con le modalità previste dall’art. 1 co.563 legge n. 147/2013, in particolare dei dipendenti PaolettiLuigi, Calabresi Luca, Messa Paola, Massimiani Pietro, OriganiClaudia, Gamberoni Cinzia, Cavallano Roberto, Lacivita FaustaSilvana, Mileto Francesca, Cicero Rosanna e Della Croce Guidoe, in parziale riforma della pronuncia stessa, ha condannato isuddetti enti al pagamento in favore di Calabresi Luca,Cavallano Roberto, Cicero Rosanna, Della Croce Guido,Gamberoni Cinzia, Messa Paola delle somme in dispositivoindicate a titolo di risarcimento dei danni per perdita di chanceper la mancata ricollocazione.2.

I giudici di seconde cure, in sintesi, hanno ritenuto: a)sussistente l’obbligo di tutti gli enti, da considerarsi controllantidirettamente o indirettamente, di Fiera Roma s.r.l., ex art. 1comma 563 legge n. 147/2013;

b) ammissibile la domanda diricollocazione formulata dai ricorrenti nonostante leimpugnazioni giudiziali dei licenziamenti irrogati;

c) fondata ladomanda di risarcimento dei danni da perdita di chance nei limitie per i lavoratori in dispositivo indicati.3. Avverso la sentenza di secondo grado la Regione Lazio haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; hannoproposto, altresì, ricorso incidentale la C.C.I.A.A. di Roma sullabase di quattro motivi nonché Roma Capitale con due motivi. Iricorrenti incidentali hanno resistito con controricorso al ricorsoprincipale della Regione Lazio.Numero registro generale 25919/20224. I lavoratori indicati in epigrafe hanno anche essi resistitoN umero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 17006/2026con separati controricorsi.

Data pubblicazione 30/05/2026Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. La Regione Lazio, con il primo motivo, denuncia laviolazione, falsa applicazione ed erronea interpretazionedell'art. 1, commi 563, 564, 565 e 566 della L. 147/13, nonchédell'art. 2359 c.c., dell’art. 3 del D. lgs. n. 175/2016 e dell’art,5, comma 5 del D. Lgs n. 50/2016, tutti in relazione all’art. 360,I comma, n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale non soloritenuto la sua legittimazione passiva nella vicenda de qua, maanche per essere stata considerata “ente controllante”, essendola stessa solo terza azionista di Investimenti S.p.A. con unaquota totale (sia diretta che indiretta) del 19,63%, mentre l’enteche doveva ritenersi “controllante”, ai sensi dell’art. 2359 cod.civ., era solo la Camera di Commercio che deteneva, almomento dei fatti, il 58,538% delle quote attraverso la suacontrollata(Investimenti S.p.A.); inoltre la ricorrente deduceche erroneamente era stata ritenuta la sussistenza dellecondizioni di cui all’art. 5 co. 5 D.lgs. n. 50/16 che prevedeva ladiversa ipotesi di controllo analogo congiunto.3.

Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2043 e segg. c.c., nonché dell’art. 1223c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, violazione dell’art.1, comma 564 della L. 147/2013, nonché degli artt. 115 e 116c.p.c. in relazione all’art. 360, comma primo n. 3 c.p.c. perché,da un lato, non era ravvisabile alcun inadempimento di essaRegione e, dall’altro, i dipendenti non avevano fornito alcunaprova del nesso causale tra il comportamento omissivo delleAmministrazioni e il danno asseritamente subito.Numero registro generale 25919/20224.

Con il primo motivo del ricorso incidentale Roma CapitaleN umero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 17006/2026denuncia la violazione, falsa applicazione ed erroneDaat a pubblicazione 30/05/2026interpretazione dell'art. 1, commi 563, 564, 565, 566 e 567della L. 147/13, nonché dell'art. 2359 c.c., dell’art. 3 del D.lgs.n. 175/2016 e dell’art, 5, c. 5 del D. Lgs n. 50/2016, tutti inrelazione all’art. 360, c.1, n. 3 c.p.c., in quanto la Corteterritoriale aveva non correttamente interpretato il concetto dicontrollo pubblico plurisoggettivo ritenendolo sussistente, nelcaso in esame, non essendovi alcun coordinamento tra lepubbliche amministrazioni attraverso patti parasociali o altristrumenti negoziali, di talché non era sufficiente, ai fini della suaresponsabilità, la mera titolarità di quote societarie.5.

Con il secondo motivo Roma Capitale obietta violazione efalsa applicazione dell’art. 1 comma 563 della L. 147/13, nonchédegli artt. 2043 e segg. c.c., nonché dell’art. 1223 c.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avereerroneamente la Corte territoriale ritenuto un inadempimento asuo carico all’obbligo di ricollocare i lavoratori e,conseguentemente, il loro diritto al risarcimento del danno, nonprevedendo l’art. 1 co. 563 della legge n. 147/2013, a tal finealcun obbligo, ma solo una facoltà, non azionabile, diricollocamento e per avere ritenuto fondata la domanda dirisarcimento dei danni nonostante la mancata provadell’asserita perdita di chance.6.

Con il primo motivo del ricorso incidentale la C.C.I.A.A. diRoma denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1,commi 563 e ss., L. 147/2013, degli artt. 19, comma 9, e 28,comma 1, lett.

t) del D.lgs. n. 175/2016 e dell’art. 12, comma9, D.lgs. n. 100/2017 (art. 360, n.3, c.p.c.), per non avereritenuto la Corte territoriale abrogate le norme di cui all’art. 1commi 563 e ss. legge n. 147/2013 e, quindi, ancora applicabili.Numero registro generale 25919/20227. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaN umero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 17006/2026applicazione dell’art. 1, commi 563, 564, 565, 566 e 567, LDa.t a pubblicazione 30/05/2026147/2013, (art. 360, n.3, c.p.c.), per non avere considerato laCorte territoriale che: la ricollocazione non poteva avvenireunilateralmente; non vi era alcun obbligo, per leAmministrazioni controllanti, in tal senso; che una eventualericollocazione poteva avvenire solo in presenzadell’informazione preventiva di cui al comma 565 dell’art. 1legge n. 147/2013.8.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, comma 566, L. 147/2013, nonché1362 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territorialeerroneamente escluso ogni interferenza tra le domandeproposte dai lavoratori di ricollocazione e la impugnativa dilicenziamento.9. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., 2043 e segg. c.c., 1,comma 564, L. 147/2013, nonché 115 e 116 c.p.c. (art. 360 n.3 c.p.c.) per l’errato riconoscimento, da parte della Corteterritoriale, del danno da perdita di chance, nonostante lamancanza di prova fornita dai lavoratori sul nesso causale traperdita patrimoniale e il mancato accesso alla ricollocazione; sicontesta, altresì, la liquidazione equitativa come operata daigiudici del merito.10.

Ritiene la Corte che le questioni sollevate, inparticolare quella del controllo congiunto in una fattispecie nellaquale la società è controllata da altra società rispetto alla qualele quote possedute dagli enti pubblici, che la Corte territorialeha ritenuto tutti obbligati in solido, sono di importi decisamentediversi tra loro (nel caso de quo la partecipazione di RomaCapitale e della Regione Lazio rispetto a quella della C.C.I.A.A.),Numero registro generale 25919/2022investono vari profili di rilievo nomofilattico, per cui laN umero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 17006/2026trattazione del presente ricorso deve essere fissata in pubblicDaat a pubblicazione 30/05/2026udienza, ossia «nel luogo privilegiato ove vanno assunte, informa di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzionetra le parti e tra queste e il Pubblico Ministero, le decisioni aventiparticolare rilievo nomofilattico» (ex plurimis, Sez.

U., n. 4739del 3 marzo 2026).La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione inpubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l’8 aprile 2026La PresidenteAnnalisa Di Paolantonio