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Decreto — n. 16744/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16744/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16744/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Massimiliano Pantano-ricorrente-controAMAP S.p.a. - in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. Ferdinando Caronia-controricorrente-avverso la sentenza n. 715/2025 emessa dalla Corte d’appello di Palermoil 23/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 16744/2026 — snciv · Corte di Cassazione: - in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. Ferdinando Caronia-controricorrente-avverso la sentenza n. 715/2025 emessa dalla Corte d’appello di Palermoil 23/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario indennità di patrocinio indennità per menomazione dell'integrità accollo delle spese compensazione nel fallimento
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Testo completo

Massimiliano Pantano-ricorrente-controAMAP S.p.a. - in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. Ferdinando Caronia-controricorrente-avverso la sentenza n. 715/2025 emessa dalla Corte d’appello di Palermoil 23/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MNumero registro generale 26117/2025Numero sezionale 497/2026Numero di raccolta generale 16744/2026Data pubblicazione 28/05/2026Dichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 28/05/2026Il Consigliere DelegatoIleana Fedele