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Decreto — n. 16734/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 16734/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, represented by Giorgio Maria Bosio, did not act to preserve the right to appeal the Tribunal of Rome's decree against INPS. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of judgment definition within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
deemed withdrawal statutory period proposal of judgment extinction of proceedings cassation appeal failure to act procedural default

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
Art. 152, disp. att. c.p.c.
civ.;Numero registro generale 3501/2026Numero sezionale 494/2026Numero di raccolta generale 16734/2026Data pubblicazione 28/05/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni di cuiall’art. 152 disp.att.c.p.c.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 152 disp.att.c.p
civ.;Numero registro generale 3501/2026Numero sezionale 494/2026Numero di raccolta generale 16734/2026Data pubblicazione 28/05/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni di cuiall’art. 152 disp.att.c.p.c.

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Testo completo

l'avvocato GiorgioMaria Bosio-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Manuela Massa unitamente all’avvocato ClementinaPulli-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Roma n.87208/2025 depositato il31/07/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 3501/2026Numero sezionale 494/2026Numero di raccolta generale 16734/2026Data pubblicazione 28/05/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni di cuiall’art. 152 disp.att.c.p.c. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 28/05/2026Gabriella Marchese