Cassation appeal dismissed for non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Bari Court of Appeal's decision extinguished due to the appellant's failure to respond within the statutory period. Antonio Tripodi, represented by his legal team, had not requested a ruling on the proposed settlement proposal submitted by the INPS and the Tax Agency within forty days. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under Article 380-bis of the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a ruling on a proposed settlement within the forty-day period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato Antonio Tripodi-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Emanuele De Rose unitamente agli avvocati Carlad'Aloisio, Antonino Sgroi, Ester Ada Sciplino-controricorrente-nonché controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.1849/2022 depositata il03/11/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 10703/2023Numero sezionale 493/2026Numero di raccolta generale 16733/2026Data pubblicazione 28/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo nei rapporti con l’INPS; nulla deve provvedersi in relazione adADER che è rimasta intimata P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’INPS, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.950,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 28/05/2026Gabriella Marchese